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Controlli più restrittivi su chi torna da fuori Europa: la nuova ordinanza regionale

Il governatore ha spiegato le nuove norme valide dal 6 luglio, specificando che il tema è quello del «virus di importazione» e dicendo che l'inosservanza delle regole fa scattare la denuncia

La nuova ordinanza in vigore per il Veneto si concentra sui rischi determinati dai casi di "virus di importazione": il governatore Luca Zaia l'ha presentata stamattina, specificando che le regole riguardano le persone che ritornano nel nostro territorio dopo essere state in Stati esteri che non fanno parte dell'Unione europea, più alcuni altri, per un totale di 36 Paesi "esenti": la lista si trova in fondo all'articolo, dopo il testo completo dell'ordinanza, che ha valore fino a fine luglio.

«Imponiamo l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni - ha spiegato Zaia - nel caso in cui una persona faccia ingresso o rientri in Veneto da uno dei Paesi diversi da quelli indicati nell'allegato; inoltre, se un soggetto ha compresenza dei sintomi di infezione repiratoria e di temperatura sopra i 37,5 gradi». L'Ulss avrà la possibilità di «individuare strutture ad hoc in cui isolare i soggetti» nel caso in cui «abbia dfficoltà a metterli in isolamento in famiglia».

Lavoratori delle aziende

Un punto specifico riguarda il mondo del lavoro: «Le aziende hanno l'obbligo di sottoporre a tampone tutti i loro lavoratori che rientrano in Veneto dopo un viaggio in un Paese diverso da quelli dell'allegato; in caso di negatività, va fatto un secondo tampone a distanza di 5-7. Il test è gratuito e a carico del sistema sanitario». Inoltre, «l'Ulss è obbligato a presentare denuncia all'autorità giudiziaria e comunicare al sindaco e al prefetto i casi di isolamento». In caso di trasgressione ci sono multe salate: «L'azienda pagherà 1000 euro per ciascun lavoratore», oltre alla valutazione della violazione penale che prevede eventualmente «arresto e carcere» nel caso in cui siano accertati delitti contro la salute pubblica.

Obbligo di segnalazione e denuncia

Chi è positivo e ha sintomi ma si rifiuta di essere ricoverato «viene segnalato dall'Ulss all'autorità giudiziaria ai fini dell'individuazione di ipotesi di reato: in questo caso parte la denuncia d'ufficio». L'ordinanza, ha detto Zaia, «colma un vuoto lasciato dal Dpcm: finora, chi rientra entro 120 ore non aveva l'obbligo di quarantena».

Al di là di questi casi specifici, dice il presidente della Regione, «la situazione è affrontabile e di tranquillità, ma comunque non bisogna abbassare la guardia: niente assembramenti, il virus c'è, la mascherina nei luoghi chiusi e negli assembramenti va tenuta. Dal primo luglio in Veneto abbiamo avuto 28 contagi, che sono un'inezia dal punto di vista epidemiologico: di questi, però, 15 sono di virus importato».

Il testo dell'ordinanza

Riportiamo testualmente i punti dell'ordinanza.

1) Obbligo di isolamento fiduciario

È stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, l’isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi:

  1. in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l’isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. L’isolamento dovrà proseguire in caso dell’accertamento di positività;
  2. ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1), determina l’obbligo di isolamento fiduciario; l’isolamento ha durata di 14 giorni dall’ingresso in Veneto;
  3. compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento;

2) Isolamento in strutture extrabitative

L’Azienda Ulss che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto legge n. 33 del 15.5.2020, in relazione al numero dei conviventi nell’abitazione, può disporre l’effettuazione dell’isolamento presso strutture Mod. B – copia Opgr n. 64 del 6 luglio 2020 pag. 5 di 6 alternative individuate dall’Azienda medesima in collaborazione con la Protezione Civile in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell’interessato;

3) Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall’estero per le sole esigenze lavorative

Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all’allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all’arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo.

La prestazione sanitaria è fornita dall’Azienda Ulss.

Il datore di lavoro provvede ad assolvere all’obbligo di cui sopra contattando l’azienda Ulss di riferimento e riammette, temporanemente, il lavoratore se il primo tampone è negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermo l’obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all’ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell’utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l’esito negativo del secondo tampone.

È vietata l’utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell’obbligo di isolamento fiduciario;

4) Obbligo di denuncia e segnalazione

È fatto obbligo per le direzioni generali delle Aziende Ulss e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni di cui all’articolo 1, 2 e 3 della presente ordinanza, di presentare denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p..

È obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell’elenco nominativo dei soggetti obbligati all’isolamento ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato;

5) Rifiuto di ricovero

I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell’esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi degli articoli 55 e ss. del codice di procedura penale;

6) Sanzioni

Nel caso di violazione dell’articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un’uscita dal luogo dell’isolamento, si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000. In caso di violazione dell’articolo 3, si applica a carico del datore di lavoro la sanzione di euro 1.000 per ciascun lavoratore dell’azienda. Si richiamano, tra le altre, le sanzioni penali previste dall’art. 452 c.p., con reclusione da 1 a 12 anni, e dall’art. 1, comma 6, d.l. 33/20 e dall'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Allegato 1)

Ecco la lista dei Paesi in cui i veneti si possono muovere senza restrizioni: Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano.

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