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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Il tribunale: giusto limitare l'accesso dei taxi provenienti da altri comuni

La sentenza della prima sezione civile ha dato ragione al Comune di Venezia sulla validità delle ztl acquee: «Norme necessarie per la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto al moto ondoso»

Il tribunale ha dato ragione a Ca' Farsetti sulla ztl acquea nei canali veneziani, giudicando legittime le limitazioni al transito per i noleggiatori provenienti da altre città. È quanto stabilito dalla prima sezione civile veneziana, che ha accolto l’appello presentato del Comune in seguito a una vicenda che aveva avuto inizio diversi anni fa.

La multa annullata

L'ordinanza risale al 2006, anno in cui furono introdotte le limitazioni ai servizi di trasporto persone in tutto il centro storico di Venezia e nelle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano. Nel 2011 il Comune di Venezia contestò a una società titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di San Stino di essere transitata in canal Grande in un orario non consentito ai "foresti". Nel 2017, però, il giudice di pace aveva annullato la sanzione, ritenendo l'ordinanza illegittima per violazione delle normative comunitarie a tutela della concorrenza: il Comune ha voluto continuare l’iter giudiziario, rivendicando la necessità di attuare limitazioni per evitare che il numero di taxi in circolazione aumentasse in modo incontrollato. E alla fine ha avuto ragione.

Per il bene della città

«Con la sentenza dell’altro ieri il giudice ha riconosciuto l’importanza di limitare il numero di imbarcazioni a Venezia al fine di ridurre il moto ondoso - fa sapere Ca' Farsetti - Diversi precedenti del Tar e del Consiglio di Stato hanno sempre ritenuto le limitazioni all'accesso coerenti con la normativa comunitaria e con i diritti costituzionali in quanto finalizzate a tutelare il valore primario ed assoluto dell'ambiente e del paesaggio». Infine il tribunale ha ricordato che con la più recente ordinanza del 2015 il Comune «ha adottato ulteriori misure di contingentamento del numero di titoli abilitativi, limitando anche il transito dei titolari di autorizzazioni rilasciate dallo stesso Comune di Venezia e dimostrando quindi la volontà di intraprendere un percorso diretto a soddisfare la primaria esigenze di tutela dell'ambiente lagunare, anche attraverso la riduzione dei transiti, escludendo qualsiasi intento discriminatorio nei confronti dei noleggiatori autorizzati da altri Comuni».

Moto ondoso

«La sentenza - commenta l'assessore all'Avvocatura civica, Paolo Romor - pone anche il tribunale civile nel solco della consolidata giurisprudenza dei giudici amministrativi, che hanno sempre riconosciuto la bontà dell’ordinanza del Comune di Venezia, il quale ha come unico obiettivo quello di limitare, dove possibile e soprattutto dove di propria competenza, il moto ondoso attraverso il contingentamento dei natanti che possono circolare. Nessun interesse di svantaggiare qualcuno».

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