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Cronaca

Coronavirus, nuove regole per le Regioni. Il documento del presidente del Consiglio

Il testo delle disposizioni comuni del decreto emanato martedì 25 febbraio

Governo e organismi interessati hanno redatto, come annunciato, un nuovo documento esplicativo con nuove regole per le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, «preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale».

Il presidente del Consiglio dei ministri visto il decreto legge del 23 febbraio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", e viste le ordinanze del ministro della Salute adottate d'intesa con i presidenti delle Regioni, ha ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento del coronavirus, in base al decreto legge del 23 febbraio 2020 in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria negli istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e del turismo.

Su proposta del ministro della Salute, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, nonché del ministro delle Politiche giovanili e lo Sport, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Giustizia, delle Infrastrutture e Trasporti, dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, degli Affari regionali, nonché dei presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il presidente della Conferenza delle Regioni, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19, sono adottate le seguenti  ulteriori misure di contenimento:

a) in tutti i Comuni e tutte le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento degli stessi eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei Comuni diversi da Vo' Euganeo, in Veneto e degli altri Comuni indicati nell'allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri precedentemente emesso.

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; 

c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni avviene, fino al 15 marzo 2020, dietro presentazione del certificato medico, anche in deroga delle posizioni vigenti;

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

e) domenica 1 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti e ai luoghi della cultura;

f) in relazione alle attività degli uffici periferici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aventi sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza sono adottate le seguenti misure: 
1) sospensione degli esami di idoneità da espletarsi negli uffici della Motorizzazione civile in queste province;
2) regolazione delle modalità di accesso dell'utenza agli uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all'ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri e individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell'ufficio stesso;

g) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione la proroga dei termini previsti;

h) nelle Università e nelle istituzioni di alta formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curricolari, le attività medesime possono essere svolte, dove possibile, com modalità a distanza individuate dalle stesse università e istituzioni, avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le università e le istituzioni successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari o di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di Alta  formazione artistica musicale e coreutica, queste possono essere svolte, dove possibile, con modalità a distanza e assicurando, laddove necessario, il recupero delle attività formative, curricolari e di ogni altra prova o verifica. Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini di relative valutazioni;

l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di Appello cui appartengono i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, fino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il capo dell'ufficio giudiziario può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico;

m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal ministero della Salute d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del servizio sanitario nazionale assicurano al ministero della Giustizia idoneo supporto al contenimento della diffusione del contagio del Covid 19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli della direzione generale di prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, fino alla fine dell'emergenza.

Lavoro agile

La modalità di lavoro agile è applicabile in via provvisoria fino al 15 marzo 2020 per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e per i lavoratori che vi risiedono o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali previsti. Restano confermate e in vigore le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal ministero della Salute d'intesa con i presidenti delle Regioni il 23 febbraio 2020.

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