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Cronaca Chioggia

Gpl Chioggia, il Consiglio di Stato respinge i ricorsi: troppo tardi

Confermata la sentenza di primo grado del Tar. Comitato No Gpl e Comune: «Il nostro percorso non cambia attraverso l'avvocatura, la Regione e i ministeri»

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado del Tar, rigettando i ricorsi in appello presentati dall'amministrazione comunale e dal Comitato No Gpl: respinto l'abuso edilizio del deposito in Val da Rio a Chioggia e l'assenza di titolo paesaggistico da parte della Commissione di Salvaguardia di Venezia. «Il decreto interministeriale (Mise e Mit) del 2015, che è stato ritenuto inclusivo di qualsiasi autorizzazione, andava all'epoca impugnato entro i termini previsti per il suo annullamento – commentano il sindaco Alessandro Ferro e il vicesindaco Marco Veronese –. Non ci daremo per vinti e valuteremo a breve con l'avvocatura le prossime iniziative da intraprendere, tenendo conto di questi sviluppi».

Le gasiere e il regolamento

«Avevamo messo in conto anche questo tipo di esito ma il nostro percorso non cambia - spiega Roberto Rossi del Comitato No Gpl a Chioggia -. L'8 marzo saremo in Regione, per un incontro con l'assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato, delegato dal presidente Luca Zaia. Chiederemo di essere coerente con la memoria a suo tempo depositata, e di sostenere che l'intesa sottoscritta era per un progetto di tipo commerciale, non urbanistico, con tutte le varianti del caso. Del resto, nell'incontro di qualche settimana fa, a Roma, i ministeri dei Trasporti, dello Sviluppo economico e il Mibac, ministero per i Beni culturali, hanno ribadito alla ditta Socogas che il deposito presuppone un cambio di regolamento marittimo, come sostenuto dalla capitaneria di porto. L'entrata in porto delle gasiere comporta una variante che mette in discussione lo studio ambientale e richiede anni. Uno studio in qualche modo bypassato dai documenti fatti avere all'Unesco dalla Città metropolitana, che non avevano riportato l'impianto in itinere. Insomma - dice Rossi - a prescindere dall'esito legale in corso c'è stata la volontà espressa dai ministeri di arrogare a sé l'assunzione del problema».

I tempi del ricorso

«La sentenza sottolinea che il decreto del 2015 doveva essere impugnato prima ma noi ribadiamo - sottolinea Rossi - che c'è stata assenza totale di informazione ai cittadini. Per questo non ci si è mossi prima. Come si poteva? Una intera città è stata tenuta allo scuro in maniera furbesca. Nell'ultima riunione il Mise si è assunto un impegno importante con una memoria aggiuntiva presentata al Consiglio di Stato, in cui ha ribadito che, nonostante la correttezza dell'iter burocratico-amministrativo, non si può non tenere conto del fatto che manca un parere vincolante e obbligatorio, che rende il procedimento nullo. Si prenda in mano la questione e si decida pensando che una popolazione come quella di Chioggia non è stata rispettata e non è mai stata sentita in proposito. Non possono dire che non abbiamo fatto ricorso in tempo perché non sapevamo e non potevamo intervenire prima».

Costa Bioenergie

C'è soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato da parte della società Costa Bioenergie «che ha confermato la legittimità dell’attività posta in essere dalla società e l’illegittimità del comportamento di chi ha cercato di impedire il regolare andamento dei lavori realizzativi. Da tutto ciò Costa Bioenergie ha subito rilevanti danni, economici e di immagine, in conseguenza dell’interruzione dei lavori e del rallentamento degli stessi (danni che si riserva di chiedere nelle competenti sedi) e che auspica non debba ulteriormente subire a causa di comportamenti volti ad impedire e/o ritardare il legittimo esercizio di una attività economica che la legge riconosce essere anche di pubblico interesse. Ci auguriamo che dopo questa sentenza possa instaurarsi un clima diverso, finalmente di civile confronto, finalizzato a porre le basi per una serena convivenza e collaborazione, nella convinzione che l’attività potrà costituire elemento positivo per l’economia locale».

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