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Incidenti stradali San Donà di Piave / Via Eraclea

Oltre i limiti e a sirene spente: concorso di colpa per il conducente di un'auto medica

I fatti risalgono a tre anni fa, un incidente a San Donà, per il quale la compagnia assicurativa dell'Ulss 10 non voleva rispondere economicamente. Ora dovrà risarcire 30% dei danni

Se le sirene non sono attivate, e quindi non vi è un'emergenza in corso, guidare un mezzo di soccorso non autorizza a sfrecciare a velocità sostenuta in centro abitato. A riaffermare il principio, è l'epilogo della vicenda legata a un incidente successo più di tre anni fa, il 20 novembre 2013, poco prima di mezzogiorno, a San Donà di Piave, all'incrocio tra via Eraclea e via Mazzini.

Una 45enne residente a Torre di Mosto stava procedendo lungo via Mazzini a bordo della sua Hyundai: giunta in prossimità dell'incrocio si è regolarmente fermata allo stop per dare la precedenza e si è immessa in via Eraclea, dove però è sopraggiunta a velocità sostenuta un'auto medica Audi A4, ma con sirene e lampeggianti spenti, di proprietà dell'Ulss 10 Veneto Orientale, e condotta da un 52enne di San Donà. L'impatto è stato violento, al punto che la Hyundai è finita anche contro il condominio che faceva angolo causando la distruzione di un pluviale.

I danni alle persone sono rimasti contenuti. La conducente della Hyundai se l'è cavata con ferite non gravi, tra cui un colpo di frusta, ma la macchina, il cui valore prima del sinistro ammontava a 17mila e 500 euro, è andata praticamente distrutta: i danni riportati erano tali da sconsigliarne la riparazione. La donna e il marito non ci stavano a passare totalmente dalla parte del torto, considerata la velocità tenuta dalla controparte, sicuramente superiore al limite di 50 chilometri all'ora e non conforme al tratto di strada, un incrocio in cui l'andatura va moderata ulteriormente.

La coppia si è quindi rivolta a Studio 3A, la società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini, che ha chiesto le coperture assicurative all'Ussl 10 proprietaria del veicolo, presentando poi una richiesta danni alla sua compagnia di assicurazione. La quale, tuttavia, ha rimandato al mittente la domanda, asserendo che l'esclusiva responsabilità del sinistro andava attribuita alla automobilista per avere mancato la precedenza.

È seguita quindi la citazione in causa nei confronti della compagnia, di fronte al giudice di pace di San Donà, ma non è stato necessario arrivare a sentenza. La consulenza dell'ingegnere cinematico nominato dal giudice, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro, infatti, ha confermato che "il conducente dell'auto medica ha avuto una concorsualità nella produzione del sinistro, per non aver regolato adeguatamente la velocità in modo da evitare il sinistro stesso in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada: il luogo del sinistro infatti è caratterizzato da un'intersezione in pieno centro abitato con visibilità pressoché nulla dei veicoli provenienti da ambo i lati della direzione di marcia principale".

Alla luce di queste conclusioni, la compagnia di assicurazione ha accettato di trovare una soluzione stragiudiziale, che è stata raggiunta con l'attribuzione di un concorso di colpa pari al 30 per cento al conducente dell'auto medica. Gli assistiti di Studio 3A, dopo quasi tre anni di battaglie, sono stati così risarciti del danno subìto alla vettura, per circa un terzo del suo valore.

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