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Cronaca

Niente Iva sulla Tassa dei Rifiuti Veritas perde anche in Cassazione

I giudici romani confermano quanto già detto dai giudici del Tribunale di Venezia. "La Tia aveva natura tributaria e non è soggetta all'Iva"

“La tassa sui rifiuti non è soggetta ad Iva”. Veritas non poteva far pagare l’Iva sulla Tia, che nel frattempo è stata abolita e sostituita dalla Tari. L’ha stabilito nei giorni scorsi con una sentenza la Corte di Cassazione, i giudici romani hanno respinto il ricorso degli avvocati dopo il pronunciamento del Tribunale di Venezia.

“La Tia ha natura tributaria – si legge nella sentenza -  e quindi non è soggetta a Iva, dal momento che l’Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure mirata o di scopo, cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso”. Spesso si parla di qualche centinaio di euro per utente, i procedimenti in corso sono moltissimi.

Veritas ha diffuso una nota per commentare la vicenda: “Anche il settore dell’igiene urbana è molto complesso e purtroppo teatro di comportamenti schizofrenici da parte dello Stato. Solo nell’ultimo periodo, infatti, il settore dell’igiene urbana ha assistito al valzer tra tassa, tariffa, tassa, tributo e tariffa a corrispettivo: Tarsu, Tia, Tares, Tari e tra breve tariffa puntuale – si legge -. Tutto questo disorienta i cittadini e crea un sovraccarico di lavoro alle aziende che gestiscono il servizio, quando invece sarebbero necessarie regole certe. Veritas ribadisce che l’Iva è stata incassata per conto dello Stato e che l’azienda (così come tutte quelle del settore) non hanno e non hanno mai avuto la disponibilità di queste somme, che sono state girate all’Erario”.

La Cassazione si è pronunciata, ma Veritas insiste nel difendere la propria tesi: “Ad avvalorare la tesi dell’applicazione dell’Iva alla Tia, ci sono due circolari del ministero delle Finanze (111/1999 e 3/DF/2010) e due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (25/2003 e 250/2008). Il concetto è stato ribadito altre due volte dall’Agenzia delle Entrate, su precisa richiesta di Veritas, intenzionata a chiudere la vicenda senza penalizzare i cittadini. A queste indicazioni Veritas non può che attenersi, anche per evitare contestazioni o responsabilità erariali per non aver adempiuto alla normativa.

E gli eventuali rimborsi? “Sarà cura della società, in presenza di precise disposizioni o indicazioni da parte dello Stato – assicura Veritas - predisporre tutti gli atti e le procedure che le autorità preposte indicheranno, per favorire il rimborso dell’Iva”.

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