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Cronaca

Il Tar dà ragione al Comune: legittima la riorganizzazione delle municipalità

Al centro del dibattito e dei ricorsi la "svuotamento dei compiti delle Municipalità e l'accentramento dei poteri nella figura del sindaco". Il Tar: "Ritardo nelle contestazioni"

La riorganizzazione della municipalità è legittima: il Tar del Veneto ha infatti dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile e respinto nel merito, il ricorso proposto dai presidenti Vincenzo Conte, Gianluca Trabucco, Giovanni Andrea Martini, Michele Mognato e altri cittadini. Al centro della querelle era finito lo svuotamento delle competenze delle municipalità stesse con l'accentramento dei poteri nel sindaco. Una riorganizzazione che secondo i sindacati ha di fatto indebolito il decentramento amministrativo creando caos organizzativo e di competenze. Ma non è stato di questo avviso il tribunale amministrativo regionale.

"Nessuna riduzione degli spazi di democrazia"

"Questa sentenza è la dimostrazione che il percorso di riorganizzazione della macchina amministrativa è stato corretto - spiega Paolo Romor, assessore con delega all'Avvocatura civica - il Tar ha certificato, in maniera inequivocabile, che non vi sia stata alcuna volontà di ridurre gli spazi di democrazia in città, come invece hanno sostenuto strumentalmente i ricorrenti. Stiamo continuando nel processo di efficientamento della macchina comunale e lo stiamo facendo nel pieno rispetto della legalità".

Ritardi nelle contestazioni

Nello specificico, l'Avvocatura spiega che il Tar ha dichiarato il ricorso irricevibile, per tardività nella parte rivolta a contestare tutte le deliberazioni di Consiglio comunale antecendenti la deliberazione di Giunta, di soppressione delle direzioni di municipalità e loro assorbimento nella direzione amministrativa ed affari istituzionali. Le delibere di Consiglio comunale avrebbero infatti dovuto essere impugnate entro il termine decadenziale decorrente dalla loro pubblicazione all'albo pretorio.

Sempre il Tar ha considerato il ricorso inammissibile per difetto di interesse relativamente alla posizione dei ricorrenti in qualità di "cittadini elettori", non essendoci alcuna lesione del diritto di elettorato attivo, né di elettorato passivo, da far legittimamente valere in giudizio. Infine è stato respinto nel merito il ricorso dei 5 presidenti di Municipalità in quanto "le modifiche di funzioni e competenze contestate, non hanno affatto inciso sugli elementi costitutivi delle municipalità".

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