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Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

La delibera regionale sul piano di riapertura delle attività produttive

Prevede un "manuale" per le aziende e un progetto pilota per testare le misure di sicurezza e raccogliere informazioni

La giunta regionale del Veneto ha licenziato il piano per la riapertura delle attività produttive con l'intento di sostenere le aziende nella gestione della "fase 2". Gli elementi del progetto sono due: un manuale per la riapertura delle attività produttive, con indicazioni operative per riprendere o continuare le attività mettendo al centro la salute dei lavoratori; e un progetto pilota finalizzato a testare il modello (sanitario, organizzativo, informativo) e a valutarne l'estensione e la sostenibilità su scala più ampia. Il manuale, frutto di un lavoro congiunto tra pubblica amministrazione, parti sociali e rappresentanti delle categorie economiche, è stato presentato il 17 aprile scorso alle parti sociali, e infine riproposto il 30 aprile. Il progetto pilota prevede il coinvolgimento di un campione di aziende e un ruolo centrale per il medico aziendale. La fase preliminare, in provincia di Padova, si è conclusa il 30 aprile e verrà estesa su scala più ampia.

La Regione ha individuato due tappe «per consentire una progressiva ripartenza del tessuto produttivo, non appena i provvedimenti governativi lo consentiranno»: l'individuazione di un "Covid manager” per ogni azienda con funzioni di coordinatore per le misure di sicurezza e di referente per il sistema sanitario; e la definizione di un piano di intervento che individua le attività e i lavoratori che riprenderanno primariamente. La delibera specifica che per le ditte individuali e le imprese a conduzione familiare queste due tappe «non si ritengono obbligatorie», ma «può comunque essere utile redigere un sintetico documento operativo per l’attuazione delle misure di prevenzione associate alla diffusione del coronavirus».

La ripresa delle attività produttive, dei servizi alle imprese e alla persona può avvenire «solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione». Tali condizioni sono illustrate in 10 punti, che riassumiamo:

1. Prima della ripresa delle attività è necessario garantire una completa pulizia degli ambienti di lavoro e disporne una adeguata pulizia periodica durante la ripresa dell’attività, associata, per gli ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di Covid-19, a decontaminazione.

2. Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda (fornitori, visitatori, trasportatori, lavoratori e utenti) sulle disposizioni adottate dall’azienda, consegnando e/o affiggendo materiali informativi. Le informazioni riguardano in particolare: l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre > 37.5 °C, tosse o difficoltà respiratoria; l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; l’impegno a rispettare la distanza di sicurezza, l'igiene delle mani, comportamenti corretti sul piano dell’igiene, evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni; l’impegno di informare il datore di lavoro in caso di insorgenza dei sintomi.

3. Limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, anche con soluzioni innovative sull’orario di lavoro e dei processi produttivi, sempre privilegiando il lavoro a distanza.

4. Rilevazione della temperatura corporea, considerata «una delle misure più efficaci per evitare l’accesso di soggetti sintomatici»: prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura, ricorrendo prioritariamente a strumenti di misurazione a distanza. In caso di temperatura > 37.5 °C, non potrà essere consentito l’accesso.

5. Distanziamento tra le persone di almeno 1 metro, ovvero la principale misura organizzativa per il contenimento del contagio: nelle postazioni di lavoro va garantita comunque, in assenza di separazioni fisiche, una superficie di 4 metri quadri a persona. Il datore di lavoro dovrà riorganizzare gli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi, e regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, servizi igienici, mense.

6. Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie: è opportuno disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento, sensibilizzando lavoratori e utenti al rigoroso rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie e mettendo a disposizione detergenti per le mani e strumenti per la raccolta differenziata del materiale da smaltire.

7. I dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati dai lavoratori «in tutte le condizioni nelle quali tali misure siano efficaci ad evitare il contagio»: presenza di pubblico, impossibilità di distanziamento interpersonale superiore a 1 metro o di separazione fisica, condivisione di mezzi di trasporto. I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie utili per la protezione dei lavoratori sono mascherine chirurgiche e mascherine con protezione FFP2/FFP3. Devono essere dispositivi medici oppure devono essere prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Relativamente alla protezione delle mani, è meglio consentire di lavorare senza guanti e disporre il lavaggio frequente delle mani.

8. Uso razionale e giustificato dei test di screening: al momento non è richiesto alcun controllo sanitario aggiuntivo dei lavoratori, tranne che nelle aziende coinvolte nel progetto pilota sperimentale regionale. Per queste ultime è prevista l'effettuazione di test di screening su lavoratori asintomatici (tampone, test sierologici e, test sierologici rapidi) con costi i a carico del datore di lavoro. La Regione specifica che i test sierologici basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il tampone.

9. Eventuali casi di positività a tampone vanno tempestivamente segnalati alle strutture competenti (Servizio igiene e sanità pubblica o medico di medicina generale).

10. La valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l’individuazione e la sorveglianza dei contatti stretti spettano alle strutture del servizio sanitario, che oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti a livello ospedaliero), verifica il rispetto dell’isolamento domiciliare che è indicato per i contatti stretti e per i casi sintomatici non gravi.

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