Modulistica DIA: quando e come presentare la domanda
Tutte le indicazioni per la modulistica da compilare e la trafila burocratica per poter avviare un restauro o dei lavori di costruzione nel comune lagunare
La Denuncia di Inizio Attività (Dia) è un atto amministrativo della pubblica amministrazione, nel mondo dell'edilizia nasce, con la legge n.47/85 che, all'art.26 con il nome "opere interne", a servizio di chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti a presentare una "relazione a firma di un professionista abilitato (per esempio Ingegnere, Perito Agrario, Agronomo, Architetto, geometra o perito edile iscritto al relativo albo professionale) [...] che asseveri le opere da compiersi [...]".
In seguito, la Dia è diventata uno strumento estremamente potente, che è servito alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per agevolare e snellire il procedimento relativo a pratiche edilizie, di minor peso urbanistico, sull'attività edilizia che si svolgeva sul proprio territorio. Con una Dia, infatti, si poteva ristrutturare il proprio appartamento, effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile e persino costruire nuovi edifici, qualora fosse presente un piano particolareggiato, ovvero in caso di demolizione e ricostruzione "fedele". La Dia è ancora oggi regolamentata nel Testo Unico dell'Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all'art. 22 e 23 ne descrive il potere e i limiti.
La D.I.A. è stata introdotta con il fine di rendere più semplici le pratiche burocratiche per la realizzazione di interventi edilizi. Si tratta di uno strumento amministrativo molto utilizzato, almeno fino a luglio 2010, quando sono state introdotte procedure ancora più snelle come la S.c.i.a. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la C.i.l. (Comunicazione Inizio Lavori).
A cosa serve la DIA
Si tratta di una procedura nata per la realizzazione di opere interne ma è stata in seguito ampliata a tutti gli interventi previsti dall’art. 6 del Testo Unico dell'edilizia. Attraverso la D.I.A era possibile ristrutturare il proprio appartamento o effettuare manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile, ma con il Decreto 133/14 la Segnalazione certificata di inizio delle attività ha preso a tutti gli effetti il suo posto. Le opere che era possibile realizzare presentando la D.I.A. e che oggi sono di competenza della S.C.I.A o C.I.L. sono:
- la manutenzione straordinaria
- il restauro e il risanamento conservativo
- la ristrutturazione
- aree adibite alle attività sportive senza la realizzazione di volumi (come, per esempio, un campetto senza spogliato o i servizi igienici)
- interventi che riguardano la demolizione e la ricostruzione di un edificio con la medesima sagoma e volume
Quando va presentata la D.I.A.
La Denuncia di Inizio Attività va presentata quando l’opera è soggetta a vincoli dovuti a motivi paesaggistici e culturali e quando vi è un cambiamento della struttura dell’immobile. Gli interventi che restano soggetti alla D.I.A., quindi, sono quelli in cui è richiesto il pagamento di oneri concessori e si utilizza la D.I.A. come procedura alternativa al Permesso di Costruire. Il nome di questa procedura è la Super D.I.A. Secondo il Testo Unico dell’Edilizia si ricorre alla Super D.I.A. per:
- Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, se disciplinati da piani attuativi approvati con precise indicazioni di carattere costruttivo, tipologico e volumetrico
- Interventi di nuova costruzione, se disciplinati da piani urbanistici generali che contengano disposizioni plano-volumetriche
- Interventi di ristrutturazione previsti dall’art. 10 del T.U., cioè quelli che comportano variazioni volumetriche e richiederebbero il Permesso di Costruire
Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)
Con il decreto legislativo Scia 2 (n.1784 del 4 agosto 2016) si ha una modifica sugli interventi che è possibile fare sui propri immobili. Con questo decreto, infatti, va a sparire la D.I.A. che viene sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività. Attraverso la Scia si potranno realizzare anche gli interventi sottoposti a Super DIA, cioè quelli relativi agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici, gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia. Il decreto Scia 2 modifica il Testo Unico dell’Edilizia e riduce i provvedimenti amministrativi e burocratici a:
- Scia e Super-Scia
- Cil asseverata (CILA)
- Permesso di Costruire
Il modulo da compilare per la Dia nel Comune di Venezia si può trovare a questo link.