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Lavoro

Come funziona la cassa integrazione

Tutte le informazioni sul trattamento di integrazione ordinaria per i lavoratori con contratto subordinato

La cassa integrazione è un compenso che sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata ridotta o sospesa l'attività di lavoro per motivi transitori e non imputabili all'azienda o ai dipendenti. 

A chi è rivolta

La cassa integrazione per l'industria e l'edilizia è stata riformata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I destinatari sono i lavoratori subordinati (compresi gli apprendisti), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. I criteri per la concessione di domande di cassa integrazione sono:

  • mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato
  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto
  • mancanza di materie prime o componenti
  • eventi meteo
  • sciopero di un reparto o di altra impresa
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità - sospensione o riduzione dell'attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori
  • guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria

Decorrenza e durata

La cassa integrazione è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane. L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare la durata di 52 settimane in un biennio. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio, oppure 30 mesi.

Quanto spetta

La cassa integrazione ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

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