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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Giudice di Pace: Competenza penale

In sede penale la persona offesa si rivolge al Giudice di Pace per ottenere la condanna di che ha commesso un fatto illecito previsto dalla legge come reato. Ecco tutte le informazioni

DOVE: Competente, per territorio, è il Giudice del luogo in cui il reato è stato commesso. 

PER QUALI REATI: Si tratta di reati meno gravi , quali, per limitarsi ai casi più comuni, le lesioni personali, le minacce, l'ingiuria, la diffamazione, l'omissione di soccorso, l'invasione di terreni, l'usurpazione di un immobile, il danneggiamento, il deturpamento e imbrattamento di muri, il "furto d'uso", quando, cioé, si ruba una cosa con l'intenzione di restituirla, l'appropriazione di cose smarrite, il disturbo delle operazioni elettorali, reati di clandestinità..
COME FARE: La persona che ritiene di essere vittima di un reato, ha due alternative perché chi l'ha commesso venga punito: 
- presentarsi presso gli organi di pubblica sicurezza, polizia o carabinieri, per sporgere denuncia-querela, o spedire o depositare la medesima, già formulata, direttamente presso la Procura della Repubblica; 
- per i reati perseguibili a querela della persona offesa, far formulare dal proprio avvocato un "ricorso immediato" al Giudice di Pace. 
Peraltro, la persona offesa dal reato, che abbia subito un danno, può avanzare al Giudice, nel rispetto di determinate condizioni e con l'assistenza del proprio avvocato, una pretesa risarcitoria ("costituzione di parte civile") nei confronti dell'imputato. 
In ogni caso, è necessario attivarsi entro tre mesi dalla data di commissione del reato o dal diverso momento in cui se ne è venuti a conoscenza. 
Quando il processo concerne reati perseguibili a querela della persona offesa e, quest'ultima, non ha più alcun interesse perché esso prosegua, può, in qualsiasi momento, rendere una dichiarazione in tal senso ("remissione di querela"), la quale avrà, a determinate condizioni, l'effetto di estinguere il processo; e, sempre in questa direzione, si inquadra l'obbligo per il Giudice di tentare di conciliare le parti, ponendo così fine alla controversia. 
ATTENZIONE: Se si è ricevuto un provvedimento, denominato "decreto penale di condanna" dal Gip di un Tribunale, e si ha la convinzione che quanto viene addebitato non risponda al vero oppure si ritenga di aver diritto alla sospensione o ad uno sconto di pena, è possibile rendere la dichiarazione di opporsi ad esso in qualsiasi Ufficio del Giudice di Pace del luogo in cui ci si trovi, senza dover recarsi presso il Tribunale del luogo in cui è stato emesso il provvedimento. 

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