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Lavoro part time: tutte le informazioni

Il lavoro a tempo parziale si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore all'orario "normale" di lavoro. Quest'ultimo è individuato dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 66 del 2003 in 40 ore settimanali ovvero nel minor orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicabile nella fattispecie.

L'istituto del part time è usato come leva di "flessibilità" dalle aziende, per risolvere situazioni lavorative che non richiedono il pieno impegno del lavoratore, oppure per quei lavori che devono essere svolti solo in alcuni periodi dell'anno. La precedente normativa (Dlgs. 61/2001) viene con la riforma Biagi ad essere in parte integrata, ed in parte profondamente innovata.

L'obiettivo è quello di fluidificare attraverso questo strumento contrattuale la prestazione lavorativa, adattando alle esigenze aziendali la disponibilità del lavoratore. Infatti quest'ultimo potrà aderire alle richieste del d.d.l. di maggior impegno lavorativo lavorando più ore di quelle contrattate e/o facendo slittare temporalmente il monte ore lavorative pattuite.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale si è rivelato un valido strumento per incrementare l'occupazione di particolari categorie di lavoratori, come giovani, donne, anziani e lavoratori usciti dal mercato del lavoro. Si configura come un rapporto di lavoro stabile, non precario, che permette di soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese da una parte e di adattarsi a particolari esigenze dei lavoratori quali la conciliazione tra lavoro e famiglia.
LA RIFORMA:
la disciplina del part-time contenuta nel DLsg 276/03 è immediatamente operativa;
la riforma introduce però alcune novità, quali la possibilità di un diverso ricorso al "lavoro supplementare" e l'introduzione di "clausole elastiche e flessibili";
le "clausole elastiche" (variazione in aumento delle ore da lavorare) in attesa dei CCNL sono già utilizzabili attraverso accordi individuali tra il d.d.l. ed il lavoratore;
le "clausole flessibili" (scorrimento dell'orario di lavoro) ed il "lavoro supplementare" (il maggiore orario oltre il part-time pattuito) dovranno attendere i CCNL.
FORME DI FLESSIBILITÀ:
Il lavoratore può farsi assistere, nella stipula di detti patti, da un rappresentante sindacale in azienda da lui indicato.
Non esiste più il così detto "diritto di ripensamento" con cui era possibile per il prestatore di lavoro recedere dal patto di flessibilità.
Le clausole elastiche e flessibili possono essere stipulate anche per i contratti a tempo determinato. La disponibilità del lavoratore allo svolgimento di lavoro flessibile ed elastico deve risultare da un patto scritto e, salve diverse intese fra le parti, è richiesto un periodo di preavviso di almeno due giorni lavorativi da parte del datore di lavoro.
In assenza delle disposizioni dei contratti collettivi, il datore di lavoro e i lavoratori possono concordare direttamente clausole flessibili ed elastiche.
Il consenso da parte del lavoratore è obbligatorio ed il rifiuto non integra gli estremi del giustificato motivo per il licenziamento.
In ogni caso:
LAVORO SUPPLEMENTARE:
è prestato oltre l'orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro part-time orizzontale (anche a tempo determinato), ma entro il limite del tempo pieno; quando il tempo pieno non sia stato raggiunto è ammissibile anche nel part-time verticale o misto. In attesa che i contratti collettivi stabiliscano altri limiti massimi, è necessario il consenso del lavoratore. I contratti collettivi stabiliscono anche il trattamento economico per le ore di lavoro supplementare. 
LAVORO STRAORDINARIO:
è il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro a tempo pieno. È ammissibile solo nel apporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto anche a tempo determinato purché relativo alle stesse giornate lavorative concordate e che, naturalmente, a differenza del lavoro supplementare, portano la prestazione lavorativa giornalmente svolta dal lavoratore oltre l'orario di lavoro normale.
LAVORO ELASTICO:
è prestato per periodi di tempo maggiori rispetto a quelli definiti nel contratto di lavoro part-time verticale o misto a seguito della stipulazione di clausole elastiche sempre, però, che ciò sia ammesso dal contratto collettivo nazionale applicato. 
La volontà di effettuare prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle contrattualmente stabilite, deve essere espressa in un apposito accordo scritto, che può essere anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro.
LAVORO FLESSIBILE:
è prestato in periodi di tempo diversi rispetto a quelli fissati nel contratto di lavoro part-time di tutte e tre le tipologie, a seguito della stipulazione di clausole flessibili. Esse possono essere stipulate contestualmente o successivamente all'assunzione sempre che ciò sia previsto ed ammesso dal contratto collettivo nazionale applicato.
Per effetto della legge 247/2007 l'inserimento di tali clausole è demandato ora, in via preventiva, alla contrattazione collettiva, che non può più essere sostituita dall'accordo individuale delle parti.
La legge 247/2007 disciplina anche la tempistica da rispettare ai fini di una valida variazione dell'orario, prevedendo un preavviso di cinque giorni lavorativi per la chiamata al lavoro.
TIPOLOGIA:
Il rapporto a tempo parziale può essere:
orizzontale quando la riduzione d'orario è riferita al normale orario giornaliero;
verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno;
misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale;
APPLICAZIONE:
Il rapporto a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica interamente anche al settore agricolo.
Ai fini della disciplina relativa al DURC INTERNO, nell'ambito degli indirizzi finalizzati alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, il vigente CCNL del settore Edilizia Industria, firmato il 18/6/2008, introduce dei limiti percentuali alle assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (circ. 6/2010)
Nel settore pubblico è possibile ricorrere al lavoro part-time, ma non si applicano le modifiche introdotte dalla riforma.
CARATTERISTICHE:
Il contratto di lavoro part-time è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
Deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
TRASFORMAZIONE:
La trasformazione da full time a part time deve essere stipulata in forma scritta e deve essere convalidata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Il rifiuto da parte del lavoratore di trasformare il rapporto da full time a part time, e viceversa,non integra gli estremi del giustificato motivo per il licenziamento.
il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il datore di lavoro che intende assumere lavoratori a part time deve darne comunicazione al personale già occupato a full time e dare loro il diritto di precedenza.
Il lavoratore affetto da patologie oncologiche, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'ASL, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale.
Il rapporto deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore, salvo disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO:
Il lavoratore part-time non deve essere discriminato rispetto al lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda il trattamento economico e normativo:
ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, anche se la retribuzione, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità vengono calcolati in maniera proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano che il calcolo avvenga in maniera più che proporzionale;
ha diritto allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno sotto tutti gli aspetti quali la durata del periodo di ferie annuali, la durata del congedo di maternità e del congedo parentale, il trattamento della malattia e infortunio ecc.;
per l'indennità di maternità e di malattia il trattamento economico è proporzionato alla ridotta attività lavorativa.
Per i lavoratori con part time verticale, l'indennità spetta solo per i giorni per i quali contrattualmente era prevista la prestazione lavorativa;
per l'assegno per il nucleo familiare bisogna fare riferimento alle ore lavorate nella settimana:
se pari o superiore a 24 ore si ha diritto all'assegno nella misura intera;
se inferiore alle 24 ore a tanti assegni giornalieri quante sono le giornate effettivamente lavorate.
Con risposta all'interpello n. 45/2008 il Ministero del Lavoro ha precisato che il lavoratore in part-time verticale ha diritto alla corresponsione della retribuzione, nella sua parte fissa e variabile, secondo le medesime modalità temporali previste per i lavoratori a tempo pieno, salva diversa previsione della contrattazione collettiva.
DIRITTI E DOVERI:
Il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi diritti e doveri nei riguardi del datore di lavoro di tutti i lavoratori subordinati.
Il datore di lavoro, oltre ai diritti e doveri tipici del rapporto di lavoro subordinato, ha:
il diritto a richiedere lavoro supplementare, straordinario e stipulare clausole flessibili ed elastiche secondo le modalità e nei limiti indicati dalla legge;
il dovere di informare le rappresentanze sindacali aziendali dell'andamento del ricorso al lavoro part-time;
il dovere di informare i lavoratori dell'intenzione di procedere a nuove assunzioni part-time e full-time e di trasformare il contratto ai lavoratori affetti da malattie oncologiche.
IMPONIBILE PREVIDENZIALE:
I contributi per tutte le assicurazioni sociali non possono essere calcolati su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge (minimale giornaliero).
Nel contratto a tempo parziale è previsto un minimale orario retributivo determinato rapportando il minimale giornaliero alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale (5 o 6 giorni alla settimana a seconda di come si svolge il contratto di lavoro) e dividendo l'importo ottenuto per il numero delle ore settimanali previste dal contratto collettivo per il tempo pieno.
Al minimale orario retributivo va rapportata la retribuzione da sottoporre a contribuzione che si ottiene dividendo la retribuzione del periodo di paga per il numero di ore di lavoro retribuite nello stesso periodo.
Con messaggio n. 5143/ 14.02.2005 l'Inps precisa che in funzione del calcolo sopra riportato non è previsto un numero minimo di ore di lavoro su cui calcolare la contribuzione per cui in presenza di un contratto a tempo parziale con un orario di lavoro inferiore a quello minimo definito dal CCNL di riferimento, i contributi previdenziali e assistenziali vanno calcolati tenendo conto dell'orario pattuito.
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA:
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part time o viceversa, ai fine della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione,  si computa per intero l'anzianità lavorativa relativa ai periodi di lavoro  a tempo pieno e proporzionalmente all'orario di effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. In tal caso il numero delle settimane utili, ai fini della misura della pensione, si determina dividendo l'orario normale part time per il numero delle ore settimanali previste dal contratto collettivo per il tempo pieno ed arrotondando il risultato all'unità superiore.
Il rapporto di lavoro part time non comporta alcuna deroga alle norme comuni che regolano l'accertamento del diritto a pensione, purché la retribuzione imponibile non risulti inferiore a quella minima prevista dall'art. 7 del D.L. 463/1983 ai fini dell'accredito del contributo settimanale.
Pertanto, ove la retribuzione imponibile minima settimanale risulti rispettata, le settimana da accreditare non subiscono alcuna riduzione per effetto del part time, in quanto la riduzione di orario ha rilevanza solo agli effetti del calcolo della misura della pensione.

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