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Imu a Venezia, come calcolarla?

Tutte le informazioni per capire quanto bisogna pagare per l'imposta municipale unica

L'ammontare dell'Imu, l'imposta municipale unica, si determina applicando al valore degli immobili e sulla base dei requisiti posseduti, una delle aliquote previste tenendo conto delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta.

Fabbricati - il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1 gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle le categorie C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
    il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1°gennaio 2013;
 -  55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).
 
Fabbricati privi di rendita catastale: si considera la rendita attribuita a fabbricati similari (rendita presunta) da trasformare in valore imponibile con i coefficienti indicati;

Fabbricati appartenenti al gruppo "D" privi di rendita catastale e interamente posseduti da imprese: il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

Aree fabbricabili - la base imponibile è il valore venale, risultante al 1° Gennaio dell'anno d'imposta, avendo riguardo: alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato.

Terreni agricoli - il valore imponibile è dato da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

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