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Imu a Venezia: detrazioni e aliquote

Tutte le informazioni sulle detrazioni e le aliquote riguardanti l'Imu a Venezia. Sia per l'abitazione principale, sia per le sue pertinenze

Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato a abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione; inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione della stessa.

Esclusivamente per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

La detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari:
- appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- assegnate dall'ATER;
- possedute dal coniuge che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un'altra abitazione situata nel medesimo Comune
- per l'applicazione agli anziani o disabili ricoverati bisognerà attendere l'approvazione del regolamento comunale IMU
 
NOTA BENE: Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

PERTINENZE: Aliquote e detrazioni
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Alle pertinenze dell'abitazione principale si applica l'aliquota dell'abitazione principale, a condizione che esista il requisito soggettivo di utilizzo.

I casi in cui le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) godono della stessa aliquota dell'abitazione principale:

 - pertinenze delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché direttamente utilizzate dal soggetto passivo;

ATTENZIONE: Per quanto attiene alla detrazione dell'abitazione principale, se la stessa non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta sulle pertinenze. (Circolare n. 114/E del 25.5.1999 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate).

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