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Stop ai kayak in Canal Grande, nuove regole in vigore dal primo agosto

Norme più stringenti, nei canali principali il divieto è esteso a tutta la giornata. Fasce orarie di permesso nei rii minori

Kayak e pedalò estromessi dal Canal Grande in nome della sicurezza. Il nuovo regolamento sta per entrare in vigore - come già annunciato - e sarà valido dal 1° agosto. Le novità introdotte dal Comune di Venezia vanno a modificare il testo unico in materia di circolazione acquea, e in particolare l'articolo riguardante la “circolazione delle unità a remi”. Già in precedenza era disposto il divieto di navigazione per jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, nei rii principali di collegamento del centro storico, in certe fasce orarie. La nuova ordinanza, invece, estende il divieto alle 24 ore e specifica: "In Canal Grande, canale di Cannaregio, nei rii del sestiere di San Marco e negli altri rii e canali dove sono attivi servizi di trasporto pubblico, è vietata la navigazione dei natanti" delle tipologie sopra elencate.

Rii minori

Inoltre nei rii dei Greci - San Lorenzo, Santa Giustina, Sant’Antonin - Pietà, di Noale - canale delle Misericordia, Novo-di Ca’ Foscari, dei Santi Apostoli-Gesuiti, è vietata la navigazione di kayak, pedalò e simili dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 17 e al sabato dalle 7 alle 15, festivi esclusi. Inoltre "la navigazione nei canali e negli orari consentiti non autorizza in alcun modo di ricomprendere l’attraversamento del Canal Grande". Prosegue l'ordinanza: "Nei restanti canali della Z.t.l. lagunare è vietata la navigazione di jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15, e al sabato dalle 8 alle 13, festivi esclusi". Restano invariate le regole per quanto riguarda le dotazioni di bordo del fanale e le modalità e gli orari del suo utilizzo. Infine si autorizzano eventuali deroghe per eventi specifici riconosciuti di interesse pubblico dall’amministrazione.

Gommoni

Altro articolo che viene modificato è il 18esimo che riguarda la “circolazione delle unità da diporto”, al punto 1, che sancisce: “La navigazione da diporto all'interno della zona a traffico limitato è vietata ad esclusione delle unità da diporto di proprietà di residenti nel centro storico di Venezia e nelle sue isole, o concessionari di spazi/specchi acquei rilasciati dal Comune di Venezia, alle quali, salvo diverse limitazioni, è consentita dalle 00.00 alle 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi”. Questo punto viene integrato con la seguente aggiunta: “ed è vietata alle unità con scafo gonfiabile 'gommoni' o parzialmente gonfiabile (con chiglia o carena rigide) di qualsiasi conformazione e dimensione anche se di proprietà di residenti”.

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