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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Le tipologie di verbali, le modalità di consegna, i tempi, le modalità di pagamento

L'accertamento delle violazioni al Codice della strada è documentato con la compilazione di un preavviso, di un verbale di contestazione o di un verbale per l'applicazione della sanzione accessoria.

PREAVVISO: è un atto scritto (foglietto giallo) che compila l'agente di Polizia Municipale quando accerta una violazione alle norme che regolano la sosta dei veicoli. Viene rilasciato quando non è possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. Si deve provvedere al pagamento del preavviso entro 5 giorni dalla data d'accertamento. Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica di copia del verbale.

VERBALE DI CONTESTAZIONE: viene rilasciato quando la violazione è contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l'infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti, altrimenti quando viene notificata copia dell'atto. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica stessa del verbale.

VERBALE PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA, questo verbale comporta:
- la rimozione del veicolo, con la possibile immediata riconsegna del mezzo, previo pagamento del costo della chiamata del carro attrezzi o della rimozione;
oppure
- il fermo amministrativo o il sequestro del veicolo. Il mezzo va assegnato subito in custodia, salvo impedimenti, al proprietario, se presente sul posto, o al trasgressore o ad altro avente titolo. Se il conducente è minorenne la custodia sarà assegnata al genitore o a chi ne esercita la sorveglianza o ad altra persona da questi delegata. E' prevista un sanzione per chi si rifiuta di prendere in custodia il mezzo.

TEMPI DI NOTIFICA. In caso di violazione al Codice della strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo. Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il comando di Polizia Municipale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.

MODALITÀ DI NOTIFICA. Copia del verbale è notificata al trasgressore e/o al responsabile in solido con le seguenti modalità:
- consegna immediata di copia del verbale agli interessati, in caso di contestazione immediata;
- tramite servizio postale;
- tramite messi comunali.

CONSEGNA IMMEDIATA. Il rifiuto di firmare e/o di ricevere copia del verbale, da parte del responsabile della violazione, equivale a "notifica immediata" eseguita.

CONSEGNA TRAMITE MESSO COMUNALE. Copia del verbale può essere notificata, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapace o minore di 14 anni) a persone incaricate a ricevere l'atto (ad es: vicino di casa o portiere). In questi casi, se la notifica avviene tramite messo comunale, l'addetto alla notifica fa sottoscrivere la consegna dell'atto (consegnato in busta chiusa) alla persona incaricata a ricevere e deve dare notizia dell'avvenuta notifica al destinatario dell'atto medesimo mediante raccomandata. (art. 139 c.p.c.). In assenza del destinatario e di persona incarica a ricevere l'atto, il messo comunale deve lasciare un avviso in cui dichiara i motivi dell'impossibile consegna dell'atto e che l'atto medesimo sarà depositato presso la Casa comunale (Prato della Valle, 98 - telefono 049 8205842). Successivamente all'interessato sarà spedita una raccomandata per comunicare la giacenza del verbale presso l'ufficio messi (art. 140 c.p.c.). In tal caso la data d'avvenuta notifica è la data di ritiro della raccomandata.

CONSEGNA TRAMITE SERVIZIO POSTALE. Se la notifica di copia del verbale avviene tramite servizio postale, in assenza dell'interessato e di altre persone a cui l'atto può essere consegnato, il portalettere rilascerà un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica la giacenza presso l'ufficio postale di una raccomandata contenente un atto giudiziario. Seguirà una ulteriore raccomandata contenente la comunicazione d'avvenuto deposito (Cad) dell'atto giudiziario medesimo. La notifica s'intende regolarmente compiuta decorsi 10 giorni dalla data del deposito dell'atto presso l'ufficio postale con l'invio della seconda raccomandata.

CASI PARTICOLARI.
- Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata ad uno degli esercenti la patria potestà o di chi esercita la sorveglianza del minore.
- Se nell'accertamento della violazione sono individuate altre persone solidalmente responsabili con chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata o notificata anche a loro. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del responsabile solidale.

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