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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Imu e Tasi 2017, scadenze ed esenzioni

Il 16 giugno prossimo si dovrà tornare a pagare le tasse sugli immobili, ecco entro quando bisogna pagare e chi è esente

Si avvicina per tutti i contribuenti italiani la scadenza di Imu e Tasi 2017. Il 16 giugno prossimo si dovrà tornare a pagare le tasse sugli immobili. Ma quali sono tutte le scadenze e le esenzioni? Ecco tutte le informazioni per non farsi trovare impreparati.

SCADENZE IMU E TASI  Il 16 giugno è la data di scadenza della prima rata, mentre il saldo finale dovrà essere pagato entro il 16 dicembre. L'acconto di giugno equivale al 50% dell'imposta e dovrà essere corrisposto con aliquote valide per il 2016. Per chi volesse, è possibile pagare l'intero importo in un'unica soluzione. La rata finale sarà corrispondente al 50% rimanente, anche se l'ultima data valida per il pagamento dovrebbe essere il 18 dicembre, visto che il 16 cade di sabato.

TASI SULLA SECONDA CASA  Come già successo nel 2016, i proprietari di una prima casa saranno esentati dal pagamento della Tasi. Nei casi in cui il nucleo familiare è diviso in diversi immobili, soltanto uno avrà diritto all'esenzione. Esenti dal pagamento anche le pertinenze dell’abitazione principale. I Comuni possono mantenere le aliquote maggiorate dallo scorso anno, ma non possono maggiorarle. 

LA NORMATIVA IMU  Confermata l'esenzione per la prima casa, a meno che non si tratti di un immobile di lusso e quindi rientrante nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici). In questi casi viene applicata un'aliquota dello 0,4%. Restano confermate le aliquote del 2016, anche se i sindaci mantengono la possibilità di diminuirle, ma non di aumentarle.

IMU 2017, LE ESENZIONI  Ci sono degli specifici casi in cui l'immobile viene paragonato ad un'abitazione principale e quindi esentato dal pagamento. Ecco i casi in cui l'Imu non va pagata:
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise;
gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture;
le unità immobiliari di proprietà del personale di servizio permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione;
la casa assegnata al coniuge in caso di separazione;
la casa appartenente a cittadini residenti all’estero, se si è pensionati nel Pase dove si risiede, se si è iscritti all’AIRE e l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso;
unità immobilire, non locata, posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabilisca l’opportuna delibera comunale.

IMU E TASI ALL'ESTERO  Diverso è il caso per chi risiede all'estero ma è proprietario di un immobile in Italia. Per gli iscritti all'Aire, ma soltanto con caratteristiche specifiche, sono previste esenzioni e pagamenti agevolati, come previsto dall'articolo 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80: 

“A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”

Per quanto riguarda la Tasi le regole sono diverse. Come specificato dalla legge 80/2014, sono previste riduzioni in misura ridotta di due terzi per gli immobili che fruiscono di un esenzione Imu per pensionati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

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