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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Tessera

Il giudice ha deciso: la piccola Celeste potrà ricevere ancora le cure staminali

Il rappresentante del Tribunale Margherita Bortolaso ha ordinato che la bimba di due anni di Tessera affetta da atrofia muscolare riceva le terapie stoppate il 15 maggio scorso dalla magistratura

Celeste Carrer potrà ricevere le cure staminali. Proseguendo la sua battaglia per sopravvivere alla atrofia muscolare spinale di cui è affetta. Questa la decisione del giudice del lavoro di Venezia Margherita Bortolaso, chiamata a decidere in merito al ricorso del padre di Celeste, Gianpaolo, che si era opposto alla decisione dell'Agenzia italiana del farmaco di fermare le terapie che la bimba di due anni, residente a Tessera, riceveva all'ospedale di Brescia.

 

Quest'ultime sono costituite da delle infusioni di cellule staminali della madre di Celeste. Il giudice, che si era preso un po' di giorni prima di decidere, aveva nel frattempo ordinato che la bambina ricevesse ancora un'iniezione di staminali agli Spedali Civili della città lombarda, dove era in cura prima dello stop della magistratura.

Il 15 maggio scorso, infatti, il pm della procura di Torino Raffaele Guariniello, su segnalazione dei Nas, aveva ordinato di bloccare le procedure per un'indagine sulla Stamina Foundation, fondazione partner nell'iter sanitario intrapreso dalla piccola Celeste, che ora invece potrà riprendere quelle terapie che l'avevano riportata ad alzare la testa, a stare seduta e a tenere una matita in mano, salvo poi peggiorare da metà maggio in poi.

 

Il nodo del contendere era nella definizio da dare a queste terapie: "cure compassionevoli" secondo gli avvocati che rappresentano la famiglia Carrer e il dottor Marino Andolina, il pediatra che segue Celeste fin dall'inizio del trattamento, "sperimentazione", secondo l'Aifa, e quindi da fermare subito. Il giudice ha accolto la prima tesi, sottolineando che sarebbero tangibili i miglioramenti nelle condizioni di vita di Celeste quando ha ricevuto le iniezioni di cellule staminali, che quindi devono essere considerate come un "trattamento compassionevole su caso singolo, e come tale regolato dalla legge Turco - Fazio del 2006".

 

Tale concetto viene espressamente inserito nel dispositivo dal giudice quando afferma "che il trattamento eseguito non può configurarsi in nessun modo come 'sperimentazione clinica' dal momento che nessuna procedura è stata attivata per la richiesta di autorizzazione all'autorità competente né è stato richiesto parere per sperimentazione clinica al Comitato Etico competente". Ed è anche alla base delle motivazioni della fondatezza della riattivazione del trattamento.

"Si tratta - prosegue il provvedimento - non già di sperimentazione clinica, o meglio di uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica bensì di trattamento compassionevole su caso singolo". "La situazione della piccola Carrer - si legge ancora nel provvedimento - rientra dunque non già nella sperimentazione clinica, bensì nei casi in cui, non sussistendo valida alternativa terapeutica, in fase transitoria è consentita la produzione di terapia cellulare anche in laboratori non classificati in classe A purché presentino sufficienti caratteristiche di sicurezza. Fuorviante risulta quindi il ripetuto richiamo, nelle note trasmesse dall'Aifa, a profili attinenti alla sperimentazione clinica".

Quanto alla "contestata carenza di sufficienti condizioni di sicurezza del laboratorio e della metodica applicata", il giudice afferma che "non appare in concreto idonea a giustificare l'arresto dello specifico trattamento iniziato dalla piccola Carrer". La prima delle considerazioni "sufficienti per l'accoglimento del ricorso" riportate dal giudice è infine proprio quella che "il trattamento in questione costituisce, in assenza di valida alternativa terapeutica, l'unico possibile mezzo di rallentamento dell'evoluzione della malattia neurodegenerativa, a esito infausto, da cui è affetta la piccola Carrer".

 

IL CASO DELLA PICCOLA CELESTE

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