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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Domani entra in vigore la nuova ordinanza: Veneto in area arancione per 6 giorni (almeno)

È stata firmata ieri dal ministro Speranza. Limitazioni e deroghe, cosa si può fare e cosa no

Domani entra in vigore la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che colloca il Veneto in area arancione fino al 15 gennaio 2021, quando scadrà il Dpcm attualmente in vigore. Poi seguiranno nuovo decreto e probabilmente ordinanza che andranno a stringere ulteriormente le maglie: pare che oltre al parametro Rt, sarà valutata anche l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti per assegnare le Regioni alle differenti fasce; con valore sopra 250 si dovrebbe finire in zona rossa. Considerando che in Veneto ad oggi si assesta sopra 900, è facile pensare che dopo il 15 gennaio il colore della nostra Regione diventerà ancora più accesso.

Entra in vigore l'ordinanza: Veneto in zona arancione

Nei prossimi giorni, quindi, i negozi continuano ad operare regolarmente, mentre bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie restano invece chiusi (ad eccezione delle mense e del catering). Resta consentita la possibilità di effettuare la consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Tra le 5 e le 22 ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita ad amici o parenti, solo all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22; oltre tali orari e al di fuori del proprio Comune ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o necessità.

Queste sono le FAQ del Governo per la zona arancione pubblicate sul sito di Palazzo Chigi:

  • Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

  • È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
  • La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati? I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
  • È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza? Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
  • Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale? Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
  • È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva? Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.
  • Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti? Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).  È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
  • Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
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