rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

L'Ordine degli avvocati critico sul boom delle società di risarcimento danni: "Poco affidabili"

Il Consiglio di Venezia lancia l'appello: "Manca il mandato fiduciario tra legale e cliente. Invitiamo i cittadini a segnalare i casi in cui non sono stati tutelati come avrebbero dovuto"

"Alcune società di risarcimento fanno un uso distorto della pubblicità a mezzo stampa, promuovendo le proprie azioni legali pur essendo privi dell'abilitazione a patrocinare in giudizio". È l'accusa lanciata dall'Ordine degli avvocati di Venezia, che si dice preoccupato dal fenomeno di quegli studi "che si propongono al pubblico come competenti a risolvere problematiche delle più svariate tipologie". Salvo poi arrivare in certi casi a contenziosi in cui "una inopportuna o manchevole assistenza precontenziosa può pregiudicare la fase giudiziale".

Sono numerose le segnalazioni ricevute da parte degli iscritti negli utimi tempi, e così il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia ha deciso di intervenire contro studi e società che offrono consulenza legale nelle materie più svariate (prima fra tutte, appunto, quella risarcitoria). Il fine dell'Ordine è di "tutelare, nel migliore dei modi, i soggetti che necessitano di assistenza legale qualificata". Per questo lunedì mattina il presidente dell’Ordine di Venezia, Paolo Maria Chersevani, il segretario Giuseppe Sacco e il consigliere Mario Scopinich hanno esposto la posizione del Consiglio a tutela della professione e dei colleghi avvocati e anche dei consumatori.

«Abbiamo ricevuto oltre un centinaio di segnalazioni in merito – ha spiegato Chersevani - Noi avvocati abbiamo un riconoscimento di rango costituzionale, gli altri se lo devono guadagnare. Noi dobbiamo tutelare i diritti. Capisco e non critico che ci siano le società infortunistiche, ma che almeno ci sia una regolamentazione e non una sovraesposizione di ruoli. Molti colleghi hanno lamentato una eccessiva sovraesposizione di alcune società infortunistiche che, utilizzando il metodo del comunicato stampa, si tacciano di risolvere casi di risarcimento con i loro uffici legali quando, però, a noi spesso risulta che gli avvocati di queste società i clienti non li conoscono e non sanno nemmeno che fine faccia la loro pratica, né se vada o meno a buon fine. Non vogliamo criminalizzare nessuno, ma quello che ci preme come ordine professionale è che risulti e si verifichi che esista un mandato fiduciario, un avvocato iscritto all’ordine che si interfaccia con il suo cliente e non con una società infortunistica qualunque. Questo perchè, in sede di eventuale dibattimento, non ci può andare la società incaricata ma un avvocato regolarmente iscritto all’ordine che ha l’obbligo di rendere conto al suo cliente l’esito del processo».

È fondamentale, sottolinea il Consiglio dell’Ordine di Venezia, ricordare che un avvocato serio e preparato è assolutamente in grado di spiegare al cliente ogni aspetto della causa che andrà a trattare ed ha certamente l'esperienza e le conoscenze per spiegare anche quegli aspetti che chi poi, nella eventuale fase giudiziale, non partecipa al processo non può comprendere fino in fondo. «Va ribadito che l'obbligo di informazione è previsto dal codice deontologico forense e la sua inosservanza da parte del legale è sanzionata sotto il profilo disciplinare ma, soprattutto, che ogni avvocato è ben consapevole del fatto che il rapporto fiduciario con il cliente presuppone e richiede uno scambio continuo di informazioni, che non possono in alcun modo essere filtrate da soggetti terzi che, peraltro, non rispondono del proprio operato ad un ordine professionale che si faccia garante del loro corretto agire».

«Ritenevamo doveroso avvisare i cittadini di tale circostanze, rendendosi assolutamente disponibili a raccogliere ogni segnalazione diretta a far chiarezza sui diritti dei cittadini e sugli obblighi che gravano su chi tali diritti si propone di tutelare. L'unico soggetto abilitato a patrocinare nell'ambito del processo penale è l'avvocato iscritto ad un albo professionale il quale soltanto può rapportarsi con la Procura, prima, e con il Tribunale, poi, al fine di garantire la corretta partecipazione agli atti del processo da parte della vittima di un reato. Ogni diversa indicazione in tal senso è scorretta e priva di alcun fondamento e tesa solo a mascherare rapporti di mediazione tra soggetti non titolati e, alle volte, avvocati che si prestano a svolgere tale “connivenza” degna di sanzione».

«Questo Consiglio intende, quindi, adottare tutte le misure necessarie a contrastare tale fenomeno, anche agendo nei confronti dei legali che collaborano con queste strutture, contravvenendo ai più elementari obblighi deontologici - conclude Chersevani - Si rinnova l’invito segnalare casi di questo tipo ovvero la sussistenza di contenziosi pendenti nei quali non riescano ad avere un rapporto fiduciario diretto con il proprio avvocato, perché non hanno mai sottoscritto davanti a lui un mandato o perché addirittura non l'hanno mai visto, e darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine».  

In Evidenza

Potrebbe interessarti

L'Ordine degli avvocati critico sul boom delle società di risarcimento danni: "Poco affidabili"

VeneziaToday è in caricamento