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Cronaca

Spostamenti in altre Regioni e seconde case: le risposte nelle Faq del Governo

Dopo giorni di naturali punti di domanda e versioni ufficiose, c'è chiarezza su chi può recarsi nella propria casa di vacanza

Dopo alcuni giorni d'attesa, finalmente il Governo ha fatto chiarezza sui molti dubbi che circolavano sull'interpretazione del nuovo Dpcm firmato la settimana scorsa. Tra interpretazioni e versioni ufficiose, ora si hanno finalmente delle conferme, a partire dalle norme che regolano gli spostamenti e le visite a parenti e amici.

Fintanto che non cambierà la classificazione, il Veneto si trova in zona arancione. Dal 16 al 5 gennaio, come puntualizzano le Faq, è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le 5 e le 22, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti. Nello specifico:

  • gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro
  • resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Rientrare nelle seconde case: sì, no, i limiti

Si possono raggiungere le seconde case anche se esse si trovano in un'altra Regione in zona rossa, arancione e gialla, ma a una condizione: lo possono fare solo coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell'immobile prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. Nelle Faq si spiega che si tratta di una possibilità limitata al "rientro" e questo perché le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare rientro, appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case".

Quindi il titolo, che diventa il requisito minimo e necessario, per recarsi nella seconda casa, «per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021». Insomma, non si può affittare adesso, 21 gennaio, una seconda casa fuori Regione per procedere poi allo spostamento. Tanto l’atto di proprietà quanto il contratto d’affitto devono essere antecedenti al 14 gennaio 2021, data di entrata in vigore del nuovo Dpcm. Vengono dunque esclusi, si legge tra le Faq, tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione): esclusione secca ed esplicitata quindi degli affitti per brevi periodi di tempo.

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