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Cronaca

Spostamenti e visite ad amici e parenti in Veneto: le Faq del governo per la zona gialla

Da Palazzo Chigi hanno fatto chiarezza su alcuni dubbi relativi alle riaperture di locali e negozi e agli spostamenti nel territorio e tra regioni differenti

Il governo ha chiarito alcuni dubbi relativi alle attività che sono ripartite con il decreto riaperture dal 26 aprile aggiornando le Faq di Palazzo Chigi che riguardano, ad esempio, regole per ristoranti e negozi, spostamenti e visite. Con il Veneto in zona gialla, sono consentiti i seguenti spostamenti:

  • senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute
  • dalle 5 alle 22 verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo
  • dalle 5 alle 22, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde Covid-19” valida.

Visite a parenti e amici

A chi si trova in zona gialla è consentito andare a far visita a parenti o amici, dalle 5 alle 22, in un massimo di 4 persone che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona bianca o gialla.

Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le 22. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in zone diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a? 

Sarà possibile in ognuno dei seguenti casi:

  • se il luogo di partenza e quello scelto per il ricongiungimento si trovano entrambi in zona bianca o gialla;
  • se il luogo scelto per il ricongiungimento coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ specifica;
  • se chi si sposta è in possesso di una “certificazione verde” valida.

Spostamenti

È possibile andare nelle cosiddette “seconde case”? Se sì, ci sono dei limiti? 

È sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde Covid-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?

Sì, purché lo spostamento avvenga nel rispetto delle regole previste per gli spostamenti nella zona di partenza e in quella di destinazione.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? 

Non è necessario motivare gli spostamenti all’interno della zona gialla dalle ore 5.00 alle 22.00. Nel caso ci si sposti dalle 22.00 alle 5.00 o, in qualsiasi orario, verso  una zona arancione o rossa, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali.

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