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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Nuove regole nei ricorsi dei migranti: "Macché discriminazione, servono a velocizzare"

Replica del presidente del tribunale di Venezia e dell'Ordine degli avvocati dopo le accuse al nuovo protocollo: "La comunicazione di patologie serve ad evitare possibilità di contagio"

Il presidente dell'Ordine degli avvocati e quello del tribunale di Venezia hanno elencato una serie di precisazioni relative al protocollo sezione immigrazione firmato un paio di settimane fa, che è stato accusato nelle ore scorse di discriminare i richiedenti asilo. "L'obiettivo del protocollo - spiegano - è quello di assicurare una gestione dei procedimenti maggiormente efficiente, nell'interesse del ricorrente a ottenere una risposta giudiziaria in tempi celeri".

Certificazioni mediche

Una delle questioni più dibattute riguarda il dovere, per i difensori che siano a conoscenza che il loro assistito sia colpito da malattie infettive, di comunicarlo al giudice prima dell'udienza. "Il problema - precisano - nasce dal fatto che, mentre di regola gli stessi difensori comunicano al giudice l'esistenza della patologia infettiva del proprio assistito nel ricorso diretto ad ottenere la protezione umanitaria, è accaduto spesso che la comunicazione sia stata effettuata solo all'udienza, senza consentire al giudice di adottare le doverose misure per evitare la possibilità di contagio. La previsione del protocollo non demanda alcuna indagine ai difensori, ma tende unicamente a consentire le misure organizzative necessarie a tutela delle esigenze di salute pubblica. Nel bilanciamento tra le esigenze di salute pubblica e quelle della privacy, la legge ha accordato la prevalenza alle esigenze di tutela della salute pubblica".

Audizione senza interventi del difensore

Tribunale e avvocati ricordano che il protocollo è stato stilato per la necessità di far fronte all'"enorme contenzioso in materia di protezione internazionale (nell'anno 2017 sono stati iscritti 4.101 ricorsi)". "La prassi del tribunale - spiegano - è di garantire ampio spazio all'audizione del richiedente asilo. Tale impegno organizzativo richiede la piena collaborazione di tutte le parti del procedimento". Di qui il punto che impone agli avvocati, di fatto, a non superare i 10 minuti di ritardo pena la decurtazione del tempo a disposizione. C'è poi la previsione secondo cui l'audizione è condotta dal giudice senza interventi del difensore se non all'esito delle dichiarazioni del ricorrente. "È conforme a quanto previsto dal codice. - specificano - Il protocollo non prevede l'assenza del difensore all'udienza, ma si limita a prevedere che l'audizione, in quanto momento centrale per approfondire la storia personale posta a fondamento della domanda, sia condotta esclusivamente dal giudice e tendenzialmente in modo ininterrotto, senza che il difensore possa intervenire con domande preventive o suggestive, salva la possibilità di approfondimenti successivi, come è sempre avvenuto".

Documenti in lingua italiana e compensi

Il protocollo sottolinea anche l'opportunità della produzione di documenti già tradotti in lingua italiana, "volta ad agevolare lo studio degli atti e dei documenti di causa, senza voler in alcun modo escludere la rilevanza dei documenti in lingua straniera". Infine "l'accordo con l'Ordine degli avvocati sull'individuazione di un compenso congruo è volto a tentare di limitare l'ulteriore contenzioso in materia di opposizione al decreto di liquidazione che sta gravando il tribunale".

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