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Cronaca

Il Tar dà ragione al Comune di Venezia contro Italgas: cessione della rete più vicina

Ca' Farsetti canta vittoria dopo le sentenze del tribunale regionale: "La vecchia società non ha diritti sulla rete". Il Comune potrebbe ricavare decine di milioni di euro dai canoni

Un importante passo avanti verso la risoluzione della vicenda che vede contrapposti il Comune di Venezia e Italgas in merito ai diritti sulla rete cittadina del gas. Due le sentenze emanate in questi giorni dal Tar del Veneto: con la prima, in particolare, il Comune porta a casa il riconoscimento del diritto ad un valore patrimoniale potenzialmente quantificabile in alcune decine di milioni di euro e ad una conseguente, immediata e consistente redditività.

Il giudice amministrativo ha ritenuto infondate le tesi sostenute da Italgas a proposito dell’appartenenza della rete di distribuzione del gas realizzata nel territorio comunale tra il 1970 ed il 2000. Secondo la posizione dell’azienda, la proprietà di questi impianti rimarrebbe in capo alla società almeno fino al 2025, e dunque sarebbe stata illegittima la decisione del Comune di alienarli con una gara destinata alla scelta del nuovo distributore, che dunque - a valle della gara - ne sarebbe divenuto proprietario.

Al contrario, secondo i giudici veneziani, “deve affermarsi il diritto del Comune di Venezia … (sugli) impianti realizzati nel primo trentennio del rapporto di concessione”. Con la conseguenza “che il gestore uscente in regime di prorogatio, così come il futuro aggiudicatario del servizio di distribuzione del gas nell’ambito 'Venezia 1 - Laguna veneta', siano tenuti a corrispondere un canone per l’utilizzo degli impianti divenuti di proprietà del Comune di Venezia".

Luci ed ombre per il Comune, invece, dall’altra sentenza (la n. 655/17, pubblicata contemporaneamente), resa dallo stesso Tar nell’altra causa promossa da Italgas, e riguardante altri aspetti del bando di gara, che il giudice amministrativo ha in parte annullato. In quest’altra decisione, che riguarda più propriamente gli aspetti formali della procedura, i giudici veneziani, mentre hanno respinto alcune delle censure proposte da Italgas, ne hanno accolte altre.

Tra le prime, in particolare, è stata ritenuta non fondata la tesi di Italgas sulla illegittimità della differente valutazione, tra Comune e gestore, del “valore di rimborso” spettante al gestore uscente Italgas, che dovrà essere versato dal futuro vincitore della gara d’ambito, così come è stata nettamente respinta l’altra tesi di Italgas, secondo la quale le regole del bando sul valore di rimborso avrebbero prodotto una discriminazione negativa per il gestore uscente.
Del pari nettamente respinta l’altra tesi di Italgas, sulla presunta illegittimità dei documenti di gara, nella parte in cui hanno introdotto modifiche, anche sensibili, rispetto ai documenti - tipo predisposti dal Ministero per lo Sviluppo Economico, su parere dell’Aeegsi. Al contrario, afferma il Tar, “non appare dubitabile che anche il contratto tipo sia del pari suscettibile delle modifiche ritenute necessarie e/o opportune dalla stazione appaltante per soddisfare esigenze specifiche del rapporto che deve in concreto essere regolato”.

È stata accolta, invece, la tesi della società ricorrente a proposito della indeterminatezza del bando di gara, rispetto alla cosiddetta differenza (o “delta”) tra VIR e RAB: cioè tra il valore industriale della rete ed il suo valore riconosciuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas – AEEGSI, ai fini del riconoscimento in tariffa (che è quanto i cittadini utenti pagano, in via indiretta, al distributore, nella bolletta che ricevono a casa da parte della società fornitrice del gas). Tale ultima questione, però, resta tutt’altro che definitiva: questa indeterminatezza, censurata dal Tar Veneto, è il frutto - tra l’altro - di un provvedimento dell’Aeegsi che è stato contestato dal Comune di Venezia con un ricorso davanti al competente Tar di Milano, il quale – proprio nei giorni scorsi – ha rinviato la propria decisione, in attesa della pronuncia degli omologhi veneziani.

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