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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca San Donà di Piave

Auto in riparazione dopo l'incidente? "Il tempo dello stop deve essere risarcito"

Studio 3A riporta il caso di un giudice di pace di San Donà che ha riconosciuto a un'automobilista il risarcimento per il "fermo tecnico" del veicolo da parte dell'assicurazione

Se si rimane coinvolti in un incidente (e si è dalla parte della ragione) si ha diritto a essere risarciti anche per il periodo in cui il proprio mezzo dovesse restare ai “box” per le necessarie riparazioni. A mettere nero su bianco questo principio è il giudice di pace di San Donà di Piave, Michela Girardi, in una sentenza pubblicata il 25 maggio in cui dà ragione ad una sandonatese che si è rivolta a Studio 3A, società specializzata nella valutazione delle responsabilità civili e penali.

La controversia è nata nel 2012, quando la donna (oggi 52enne) entrò in collisione con un altro veicolo che non aveva rispettato la precedenza. La compagnia di assicurazione aveva regolarmente riconosciuto i danni subìti dall'auto della sandonatese, corrispondendole la somma indicata sulla fattura della carrozzeria: oltre cinquemila euro. La signora, però, essendo rimasta per diversi giorni “a terra” per l'impossibilità di usare l'auto in riparazione, aveva chiesto anche il danno per il "fermo tecnico" del veicolo: quest'ultima richiesta era invece stata respinta dalla compagnia.

Ebbene, il giudice di pace ha accolto le pretese della 52enne e le argomentazioni del servizio legale di Studio 3A, convenendo sul fatto che non è necessaria una prova specifica del mancato uso (per esempio lo svolgimento di una determinata attività lavorativa). Spiega il giudice: "Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha statuito che, con riferimento a tale tipo di danno subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato". Oltretutto, si legge, "l'autoveicolo anche durante la sosta forzata è fonte di spese, come la tassa di circolazione e il premio di assicurazione, che vengono comunque sostenute dal proprietario, senza contare che è altresì soggetto a normale deprezzamento".

Alla fine, trattandosi di un fermo tecnico di pochi giorni, il danno riconosciuto all'automobilista è stato quantificato in 300 euro. "La valenza della sentenza, però, è di sicuro rilievo - commenta Ermes Trovò, presidente di Studio 3A - e supera l'ostacolo della prova dell'uso dell'auto, sulla quale ovviamente si sono subito aggrappate le compagnie di assicurazione per negare ogni risarcimento, al punto che oggi questa voce viene spesso lasciata perdere e passa in cavalleria. Al contrario, è una fattispecie di danno che va sempre valorizzata e di cui il danneggiato ha diritto, indipendentemente dall'utilizzo che fa del mezzo in questione".

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