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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca

Visite a parenti e amici nel fine settimana: le regole per il Veneto

Spostamenti limitati solo alle esigenze più strette (lavoro e salute)

Il Veneto resta in zona rossa per un'altra settimana, almeno fino a lunedì 5 aprile compreso. A sancirlo la nuova ordinanza del ministro Roberto Speranza, firmata nel pomeriggio di venerdì 26 marzo, a seguito della cabina di regia con Cts (Comitato tecnico scientifico) e Iss (Istituto superiore di sanità). In sintesi, quanto previsto dal Dpcm del Governo di Mario Draghi vale anche per il fine settimana del 27 e 28 marzo 2021:

  • saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado ma verrà garantita la didattica a distanza
  • gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione
  • vietato anche andare in visita da amici e parenti: fanno eccezione i giorni 3, 4 e 5 aprile, con restrizioni
  • chiudono anche barbieri, parrucchieri e i servizi alla persona in genere
  • i bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, ma resta consentito l'asporto.

Entrando nel merito degli spostamenti, in generale, in zona rossa è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Quando si può far visita a parenti e amici

Non è consentito fare visita ad amici e parenti, a meno che non si tratti di persone non autosufficienti: in quel caso sarà necessario proteggersi il più possibile dai contatti, trattandosi di categorie più vulnerabili e a rischio (specie se persone anziane). È possibile recarsi anche fuori Regione nel caso si debba prestare assistenza ad una persona non autosufficiente, ma solo nel numero strettamente necessario (solitamente una persona).

Ricongiungimento con partner e figli

In area rossa è possibile ricongiungersi con il partner o coniuge nel caso in cui si viva in città differenti per motivi di lavoro, purché il luogo prescelto coincida con quello in cui si ha regolare residenza o si è domiciliati.

Nel caso di genitori separati, è possibile raggiungere figli minorenni presso l'altro genitore, anche in Regioni differenti dalla propria. Tali spostamenti dovranno avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzi o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Allo stesso tempo è possibile, ma fortemente sconsigliato, accompagnare i figli presso i nonni per poi riprenderli al termine della giornata di lavoro, poiché gli anziani sono tra le categorie più deboli ed esposte al contagio da covid. Per questo, è garantito lo spostamento solo in caso di estrema necessità, e quindi se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere con sé i figli per ragioni di forza maggiore.

Spostamenti verso le seconde case in Veneto

Le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette seconde case. Pertanto, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge dello scorso 14 gennaio 2021. Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente, e vi si può recare unicamente tale nucleo.

Autocertificazione

Secondo le disposizioni, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili).

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