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Sentenza storica a Londra dà ragione in primo grado al Comune di Venezia: «Contratti nulli, l'ente va risarcito»

Il contenzioso riguarda contratti derivati stipulati nel 2007 con alcune banche. Le operazioni sono considerate invalide «per mancanza di capacità» finanziaria di Ca' Farsetti. La città potrebbe risparmiare 30 milioni e riottenere grosse somme già versate. Ma potrebbe esserci un ricorso in appello

L'Alta corte di giustizia di Londra dichiara nulli e inapplicabili i "contratti derivati" sottoscritti nel 2007 dal Comune di Venezia con le banche Dexia-Crediop e Intesa Sanpaolo. A stabilirlo è una sentenza del 14 ottobre, motivata dalla violazione dell'articolo 119 della Costituzione italiana perché i contratti «hanno natura speculativa e costituiscono una forma di indebitamento dell'ente». Ca' Farsetti, dunque, è legittimata «a sospendere i pagamenti dei differenziali futuri», che hanno scadenza nel 2037: agli attuali tassi di interesse, significherebbe per la città di Venezia un risparmio di circa 30 milioni di euro. Non solo: il Comune potrà ottenere la restituzione delle somme già versate, anche se le banche potranno trattenere i costi sostenuti per coprire il rischio derivante dalle operazioni (hedging): la quantificazione delle somme sarà stabilita in una successiva udienza. Quanto alle spese legali, saranno addebitate in tutto o in parte alle banche. Resta la possibilità, per entrambe le parti, di ricorrere in appello.

È una «prima sentenza storica», secondo il sindaco Luigi Brugnaro, «che farà giurisprudenza nel definire i rapporti tra amministrazioni pubbliche e banche in merito ai derivati. Grazie all'impegno del direttore generale Morris Ceron, dell’assessore al Bilancio, dell'avvocatura civica, dell’area finanza del Comune e di un gruppo di avvocati siamo riusciti a dimostrare ciò che abbiamo sempre sostenuto». Brugnaro parla di una «sfida apparentemente impossibile, frutto di scelte superficiali fatte 15 anni fa: con questo risultato, i nostri figli e i nostri nipoti hanno 30 milioni di euro in meno di debiti da restituire».

A chiarire la questione è l’avvocato Isnardi dello studio legale associato Loiaconi, che ha seguito la causa, fungendo da raccordo con i legali inglesi dello studio Osborne & Clarke: «La sentenza emessa dal giudice Foxton della High Court of Justice of England and Wales - spiega - costituisce un’importante novità. Il giudice Foxton, pur consapevole della difficoltà del compito assegnatogli, si è posto di fronte alle questioni affrontate senza pregiudizi, cercando di comprendere a fondo il diritto italiano e di considerare i fatti all’interno del contesto giuridico originario. Questa sentenza potrebbe costituire un punto di svolta». Soddisfatto anche l'assessore al bilancio, Michele Zuin, che parla di «un capolavoro di squadra» e del superamento di «un’impresa considerata impossibile». I derivati, spiega, «sono stati un grosso problema per gli enti locali e hanno provocato un sacco di danni ai bilanci».

Tutto ebbe inizio il 19 luglio 2007, quando il Comune sottoscrisse con alcune banche un contratto di mandato per la ristrutturazione del proprio debito, consistente nella rinegoziazione dei termini e delle condizioni finanziarie del prestito obbligazionario “Rialto” e per la eventuale rimodulazione dell’operazione in derivati sottostante. Nel dicembre dello stesso anno il Comune estese la durata del prestito obbligazionario dal 2022 al 2037 ed in data 21 dicembre 2007 sottoscrisse con le banche due nuovi contratti derivati con nozionale pari ad euro ‪85.154.842‬,96 e ‪40.072.867‬,28 nonché due ISDA master agreement che prevedevano una clausola di giurisdizione e favore del giudice inglese e la scelta della legge inglese.

La svolta avviene nel 2019: con atto di citazione del 21 giugno il Comune ha convenuto le due banche davanti al Tribunale di Venezia chiedendo di accertare la responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi di consulenza assunte ai sensi del mandato e, nel solo caso di una banca, del contratto di prestazione di servizi di investimento, per mancata informazione in ordine ad elementi essenziali dei contratti, oltre che la responsabilità extracontrattuale per violazione degli obblighi di diligenza e correttezza. Attualmente, su questo aspetto, il giudizio è pendente. Dopo l’instaurazione del giudizio in Italia, in data 15 agosto 2019 le banche hanno notificato al Comune un atto di citazione dinanzi alla High Court of England and Wales, per fare accertare la validità dei contratti derivati e l’assenza di alcuna responsabilità delle stesse banche derivante dai, connessa con o relativa ai derivati. Il Comune si è costituito in giudizio, difendendosi nel merito senza contestare la giurisdizione ed ha inoltre proposto una domanda riconvenzionale chiedendo di accertare, tra l'altro: a) che le operazioni sono invalide per mancanza di capacità; b) che le banche hanno violato la legge italiana nel presentare le operazioni a Venezia e sono pertanto responsabili per inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale; c) che le operazioni sono nulle ai sensi delle leggi italiane inderogabili. L'udienza che ha portato alla sentenza del 14 ottobre era iniziata il 23 giugno 2022.

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