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Fuochi d'artificio Redentore 2012: tutte le regole e le norme da sapere

Tutte le informazioni sui comportamenti da tenere durante lo spettacolo pirotecnico in bacino di San Marco tra il 14 e il 15 luglio 2012

La capitaneria di porto di Venezia ha pubblicato l'ordinanza n. 93/2012 sullo “Spettacolo pirotecnico del Redentore 2012” che contiene le misure da adottare durante lo svolgimento dei tradizionali “fuochi del Redentore” al fine di garantire la sicurezza della navigazione, far rispettare il divieto di accesso alle zone di sicurezza attorno ai “pontoni” dei fuochi e ai “corridoi” riservati ai mezzi di soccorso, nonché disciplinare la sosta delle varie tipologie di unità che tradizionalmente sostano in Bacino San Marco per assistere allo spettacolo pirotecnico.

L'ordinanza indica le aree del Bacino San Marco in cui è vietata la navigazione dalle ore 22.30 di sabato 14 alle ore 1 di domenica 15 (e in ogni caso fino a 30 minuti dopo il termine dello spettacolo) e quelle in cui sono vietati la sosta e/o l'ancoraggio a partire dalle ore 14.30  fino all'una.   E' fissata in 8 km/h la velocità massima di tutte le imbarcazioni in navigazione in Bacino San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca, dalle ore 12 di sabato 14 alle ore 8 di domenica 15.

 

LO SPETTACOLO PIROTECNICO: ILLUSIONI TRIDIMENSIONALI E ARCOBALENO FINALE

Dalle ore 17 di sabato 14 alle ore 1.30 di domenica 15 sarà attivo sul canale 67 Vhf un servizio di ascolto radio dedicato esclusivamente alla gestione delle emergenze durante la manifestazione; sullo stesso canale potranno anche essere emessi avvisi di carattere generale.

Il mancato rispetto dell'ordinanza 93/2012 comporta sanzioni amministrative che vanno, in via breve, da 2064 euro (per le unità iscritte alla navigazione marittima o interna) a 344 euro (per le imbarcazioni o navi da diporto), a 172 euro (per i natanti da diporto).

La Direzione Mobilità e trasporti del Comune di Venezia martedì 10 luglio ha emanato un'ordinanza che contiene le disposizioni sulla circolazione acquea, nei canali a traffico urbano, in occasione della festa del Redentore di sabato 14 luglio.

In particolare, dalle ore 21 di sabato 14 luglio fino al termine della Festa del Redentore (ma non oltre le ore 3 di domenica 15) sarà sospeso il servizio pubblico di navigazione (Actv) nel tratto compreso fra l'approdo di Rialto e quello di San Marco Vallaresso.

Inoltre, dalla mezzanotte alle ore 3 di domenica 15 luglio, e comunque fino a cessate esigenze, in deroga ai divieti, è autorizzato il transito in Canal Grande (nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione) alle unità tipiche locali e ai natanti da diporto sia dei residenti che dei non residenti nel Comune di Venezia, nonché alle imbarcazioni con lunghezza massima di 11 metri e con bordo libero non superiore a cm 100.

Ecco alcune raccomandazioni a cura del servizio Navigazione della polizia municipale: per governare un'imbarcazione in situazioni di traffico intenso e con tipologie di unità molto eterogenee è indispensabile avere piene facoltà fisiche e psichiche. Va evitata l’ebbrezza alcolica o psicotropa e, salvo non ricorrano più gravi reati, il comandante che si trova in stato di ubriachezza è punito, ai sensi dell'articolo 1120 del Codice della Navigazione con la reclusione da sei mesi a un anno o, nel caso di unità da diporto, dall’art. 53 comma 1 bis del D.lgs. 171/05 con una sanzione amministrativa di 2754,33 euro.

Si ricorda inoltre che vanno rispettati i limiti numerici per il trasporto di passeggeri: i trasgressori saranno tenuti a pagare una sanzione di 68 euro se l'infrazione è commessa in acque interne ovvero di 51 euro per ogni passeggero in eccedenza se viene commessa in acque marittime. E' inoltre proibito trasportare passeggeri a scopo di lucro nelle acque interne lagunari in assenza della prevista autorizzazione (pena il sequestro del natante (finalizzato alla confisca) e il pagamento di due sanzioni da 344 euro).

Infine, comporta una sanzione di 137 euro, prevista dalla L.R. 63/93,  sia trasportare persone con unità adibite al trasporto merci in conto proprio, quando la presenza delle stesse non è connessa con l'espletamento dell'attività professionale o istituzionale dell'armatore sia, analogamente, trasportare persone con unità adibite al trasporto cose per conto terzi, quando non è in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo.
 

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