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Come e dove richiedere la separazione/divorzio a Venezia

Tutto ciò che c'è da sapere per presentare una richiesta di divorzio o separazione

Il decreto legge 132/2014, convertito nella legge 162/2014 ha introdotto strumenti alternativi per la soluzione delle controversie prima dell'avviamento del processo oppure a processo pendente. In particolare, viene introdotto il nuovo istituto della negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per la conclusione di accordi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o sciglimento del matrimonio. Inoltre, la disciplina si applica alla separazione consensuale, alla richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, da effettuare dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

 Convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati

Il coniuge che intende procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni della separazione o del divorzio può, tramite il proprio avvocato, invitare l’altro a cercare una soluzione concordata con la procedura della negoziazione assistita. Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (ex art. 3, 3° comma della Legge 104/92) ovvero economicamente non autosufficienti. L'accordo deve essere trasmesso, entro 10 gg, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, che  autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche in questo caso è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per un controllo di regolarità. Spetta allo stesso Procuratore della Repubblica il rilascio del nulla osta all'accordo. La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Richiesta congiunta per la conclusione di accordi dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

C'è un'ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap (ex art. 3, 3° comma della Legge 104/92) ovvero economicamente non autosufficienti. Escluso l'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, le parti saranno invitate a comparire, dinanzi all'Ufficiale dello Stato  Civile, non prima di 30 gg. successivi, per la conferma dell'accordo concluso. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.

Documentazione necessaria

Download dichiarazione sostitutiva autocertificazione

I documenti devono essere trasmessi via mail ai  seguenti indirizzi di posta elettronica:

Dopo la ricezione dei documenti, gli uffici competenti comunicheranno alle parti interessate la data dell'appuntamento."

Dove effettuare la chiesta

È necessario fissare preventivamente l’appuntamento contattando il competente Ufficio di Stato Civile:

Venezia

Palazzo Cavalli San Marco 4089 - 30124 Venezia

Orario di apertura al pubblico previo appuntamento:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Martedì e Giovedì dalle ore 8.45 alle ore 15.15 

Call Center Unico: 041041 dalle ore 8.30 alle 17.00

E-mail: statocivile.venezia@comune.venezia.it

indirizzo pec: statocivile@pec.comune.venezia.it

Mestre:

Palazzo della Provvederia Via Palazzo 10 – 2° piano - 30170 Mestre

Orario di apertura al pubblico previo appuntamento:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00 
Martedì e Giovedì dalle ore 8.45 alle ore 15.15

Call Center Unico: 041041 dalle ore 8.30 alle 17.00

E-mailstatocivile.mestre@comune.venezia.it

indirizzo pecstatocivile@pec.comune.venezia.it

Costi 

Diritto fisso di € 16,00 che potrà essere effettuato tramite:

  • POS , carta di credito o bancomat in loco
  • Bonifico in conto corrente bancario: IBAN: IT-07-Z-03069-02126-100000046021 - Intesa San Paolo S.p.A.

La copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere presentata in sede di prima dichiarazione.

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