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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Imprenditoria femminile: tutte le informazioni per avviare una nuova attività a Venezia

Per poter fare domanda è necessario che l'attività economica abbia almeno due terzi degli organi di amministrazione composti da donne

La legge 215/92 è lo strumento di agevolazione attraverso il quale il ministero delle Attività produttive mette a disposizione dell’imprenditoria femminile stanziamenti sotto forma di contributi a fondo perduto. La legge si rivolge principalmente verso imprese controllate da una maggioranza femminile che svolgano la loro attività nei macrosettori della agricoltura, del manifatturiero e assimilati, e del commercio, turismo e servizi.

Come funziona

La legge 215 opera con il meccanismo detto “a bando”: è possibile presentare la domanda di contributo in un determinato periodo di tempo, e tale domanda entra in graduatoria con le altre domande presentate in quel periodo di tempo. Le graduatorie sono stilate sulla base di parametri quali occupazione, partecipazione femminile all’impresa, programmi finalizzati al commercio elettronico e certificazioni ambientali e di qualità.

Beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le imprese individuali, cooperative, società di persone e società di capitali aventi i seguenti requisiti:
 
a) criteri di individuazione delle piccole imprese beneficiarie:

  • meno di 50 dipendenti;
  • fatturato inferiore a 7 milioni di euro o stato patrimoniale inferiore a 5 milioni di euro;
  • non partecipate per il 25% o più da un'impresa di dimensioni superiori.

b) gestione prevalentemente femminile:

  • imprese individuali: il titolare deve essere donna;
  • società di persone e per le coperative: occorre una maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% dei soci;
  • società di capitali: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i due terzi di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno due terzi da donne.

I suddetti requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuti per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione stessa.

Attività finanziate

Le tipologie di attività finanziabili dalla legge 215 sono:

  • avvio di attività imprenditoriale;
  • rilevamento di attività preesistente;
  • realizzazione di progetti aziendali innovativi: innovazione di prodotto, di tipo tecnologico od organizzativo, ampliamento ed ammodernamento dell’attività esercitata;
  • acquisizione dei servizi reali in grado di aumentare la produttività, apportare innovazione organizzativa, favorire il trasferimento di tecnologie e la ricerca di nuovi sbocchi di mercato.

Le spese ammesse dalla legge 215 sono:

  • impianti generali, comprese l’impianto elettrico, antifurto, riscaldamento;
  • macchinari e attrezzature; tra essi rientrano anche gli impianti specifici di produzione, compresi gli arredi connessi allo svolgimento delle attività e le strutture;
  • brevetti;
  • software;
  • opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% delle voci di spesa relative ai primi due punti.

Ammontare del finanziamento

Il contributo concesso dalla legge 215 dipende da vari fattori, tra cui il tipo di investimento che si deve effettuare ma anche la regione in cui si realizza il programma. Le percentuali massime di contributo sono calcolate secondo diverse tipologie di calcolo, alla fine coprendo le spese di investimento con una percentuale che varia dal 50% al 70-80% delle spese totali.

Settori ammessi

Sono ammessi i settori manifatturiero e assimilati, commercio, turismo, servizi, agricoltura con alcune limitazioni della normativa comunitaria riguardanti i settori delle produzioni siderurgiche, costruzioni e riparazioni navali, industria automobilistica, produzione di fibre sintetiche, industrie alimentari, industrie delle bevande e del tabacco.

Procedura richiesta

Per richiedere un finanziamento di questo tipo è molto importante preparare un piano progettuale (descrittivo e finanziario), che deve essere presentato ad uno degli organi gestori che svolgono la istruttoria, al termine della quale si otterrà o meno il decreto di concessione del finanziamento.

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