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Elezioni comunali 2017

Guida alle elezioni comunali 2017: come e dove si vota nei Comuni veneziani

Nove i Comuni interessati nel Veneziano domenica 11 giugno. Per i Comuni dove è previsto, ballottaggio calendarizzato per il domenica 25. Si vota dalle 7 fino alle 23

Elezioni comunali 2017: si vota domenica 11 giugno. Lo ha stabilito il ministro dell'Interno, Marco Minniti, con proprio decreto. Le consultazioni riguardano l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 25 giugno.

Si vota solo domenica 11 giugno, dalle 7 alle 23. L'eventuale ballottaggio è calendarizzato solo per domenica 25 giugno, sempre dalle 7 alle 23. Se non si vota per il primo turno e nel proprio Comune è previsto poi il ballottaggio, si può votare solo per il ballottaggio. E, ovviamente, viceversa. Le modalità di voto cambiano leggermente a seconda che si abiti in un Comune sopra o sotto i 15 mila abitanti. Vediamo dunque le diverse modalità.

Elezioni comunali 2017, ecco tutti i comuni al voto - Si vota in 1021 Comuni. In particolare, i Comuni interessati alla consultazione sono 1021, di cui 796 nelle Regioni a statuto ordinario e 225 nelle Regioni a statuto speciale, dove lo svolgimento delle elezioni è fissato autonomamente, anche in data diversa da quella prevista per le regioni a statuto ordinario. Nel dettaglio, 153 sono i Comuni superiori ai 15.000 abitanti, di cui 25 Comuni capoluogo di Provincia e 858 Comuni inferiori ai 15.000 abitanti. Nel Veneziano si voterà a: Mirano, Mira, Santa Maria di Sala, Jesolo, Marcon, Noventa di Piave, Pramaggiore, Salzano, Campagna Lupia.

CANDIDATI SINDACO DEI COMUNI VENEZIANI

TUTTE LE LISTE DEI COMUNI VENEZIANI

COME SI VOTA​ - Occorre presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale e la carta d'identità. Se sono terminati gli spazi per i timbri sulla tessera elettorale, occorre rivolgersi al proprio Comune di residenza per farsene rilasciare una nuova. Si può fare anche il giorno stesso del voto (gli uffici restano aperti apposta) ma il consiglio è quello di controllare e premunirsi per tempo. La stessa cosa per la carta d'identità: non deve essere scaduta.

COMUNI SOTTO I 15MILA ABITANTI - Ogni candidato sindaco è associato ad una sola lista di candidati al consiglio comunale. Sulla scheda sono stampati i nomi e cognomi dei candidati alla carica di sindaco, a fianco dei quali sono riportati i contrassegni dell'unica lista con cui il candidato è collegato. Il voto si esprime:

  • tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata
  • tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata
  • tracciando un segno di voto solo sul contrassegno di lista; il voto è ugualmente valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato
  • Si può inoltre scrivere il cognome (o - in caso di omonimia - il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) di un candidato al consiglio comunale, a patto che sia candidato per la lista votata.

COMUNI SOPRA I 15MILA ABITANTI - I candidati a sindaco possono essere associati a più di una lista, in un unico rettangolo. Il voto si esprime:

  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco; in questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata ("voto disgiunto")
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco
  • per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato
  • Si può inoltre scrivere il cognome (o - in caso di ominimia - il cognome e nome e, ove occora, data e luogo di nascita) di un candidato al consiglio comunale, oppure di due candidati della stessa lista, purché di sesso diverso (altrimenti la seconda preferenza viene annullata). Se la preferenza viene scritta senza tracciare alcuna croce, il voto è valido anche per la lista del candidato (o dei due candidati) e per il candidato sindaco collegato
  • Se nessun candidato sindaco supera il 50% dei voti espressi al primo turno, si procede con il turno di ballottaggio tra i due candidati a sindaco più votati

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