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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca Mira

Terreni agricoli contaminati da idrocarburi e metalli pesanti, multa di 1 milione e 752mila euro

Maxi sanzione per l'amministratore di una società che anni fa avrebbe acquistato dei terreni a Fusina e non avrebbe comunicato agli enti interessati che i valori di inquinamento erano superiori a quelli stabiliti dalla legge

Nonostante fosse venuto a conoscenza che i terreni acquistati anni fa dalla società che rappresenta fossero contaminati, non l'avrebbe comunicato agli enti interessati. È quello che risulta dalle indagini dei carabinieri del nucleo forestale di Mestre, che hanno elevato una sanzione pari a un milione e 752mila euro nei confronti dell'amministratore unico di un'azienda che avrebbe comprato alcune aree a uso agricolo, di tipo seminativo, in località Fusina, nel comune di Mira. Omettendo la comunicazione alla Regione, alla Città Metropolitana e al Comune, avrebbe violato gli obblighi previsti dal Testo Unico Ambientale, finalizzati a mettere in sicurezza il sito inquinato.

Valori anche tre volte superiori al limite di legge

«I rapporti di prova delle analisi allora effettuate evidenziavano una forte contaminazione da idrocarburi e metalli pesanti quali zinco, arsenico, cadmio, piombo, stagno, mercurio, cobalto e rame, la cui presenza supera i valori limite definiti dal Testo Unico Ambientale - si legge in una nota dei carabinieri -. Nelle acque prelevate sul fondo della laguna la concentrazione di inquinanti è risultata, in diversi campioni, anche di tre ordini di grandezza superiori ai limiti di legge». La contaminazione storica è presumibilmente attribuibile a rifiuti costituiti da materiale da demolizione e fanghi, prodotti a partire dal secondo dopoguerra dal polo industriale di Porto Marghera e utilizzati per imbonire tali aree.

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In questi casi la normativa prevede che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (o anche all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione), il responsabile metta in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dia immediata comunicazione agli enti interessati. Sono previsti specifici obblighi anche a carico del proprietario o del gestore dell’area, non responsabili dell’inquinamento, che rilevino il superamento della soglia di concentrazione, o il pericolo che questo avvenga. In questo caso il proprietario, benché non gli si possa attribuire la responsabilità sulla contaminazione specifica, è venuto meno ai suoi obblighi.

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